Codice di procedura Civile. Italia

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Codice di procedura Civile - Italia

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di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. (3) Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

      Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

      (1) Articolo così sostituito dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

      (2) Le parole: “le proprie generalità e il codice fiscale,” sono state inserite dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.

      (3) Le parole: “e le eccezioni processuali e di merto che non siano rilevabili d’ufficio” sono state aggiunte dal D.L. 35/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006 secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla legge 263/2005, e dalla L. 23 febbraio 2006, n°51

      _______________

      Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 20 aprile 2009, n. 2989 in Altalex Massimario.

      Art. 168.

      (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio)

      All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

      Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.

      Art. 168-bis.

      (Designazione del giudice istruttore)

      Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

      La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

      Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. (1)

      Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. (1)

      Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. (Omissis) (1) (2)

      (1) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353.

      (2) L'ultimo periodo di questo comma è stato soppreso dall'art. 2, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

      Art. 169.

      (Ritiro dei fascicoli di parte)

      Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

      Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

      Art. 170.

      (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)

      Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

      E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

      Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

      Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni. (1)

      (1) L’ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dagli attuali secondo, terzo e quarto periodo dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla D.L. 30 dicembre 2005, n°273, e dalla L. 23 febbraio 2006, n°51.

      (1) Comma così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      Art. 171.

      (Ritardata costituzione delle parti)

      Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

      Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. (1)

      La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

      (1) Comma così sostituito dall'art. 13, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

      _______________

      Cfr. Tribunale di Torino, sez. III, sentenza 28 gennaio 2008, n. 523 in Altalex Massimario.

      Sezione II: DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE

      Art. 172. (1)

      [(Istanza per la designazione del giudice istruttore)]

      (1) Articolo abrogato dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581

      Art. 173. (1)

      [(Immutabilità del giudice istruttore)]

      (1) Articolo abrogato dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581

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