Codice di procedura Civile. Italia

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Codice di procedura Civile - Italia

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le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma. (3)

      (1) Comma così sostituito dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      (2) Comma aggiunto dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      (3) Comma aggiunto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18 aprile 2008, n. 10200 in Altalex Massimario.

      Art. 137.

      (Notificazioni)

      Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

      L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

      Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. (1)

      Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. (2)

      Le disposizioni di cui al quarto (3) comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. (2)

      (1) Comma inserito dall’art. 45, comma 18, lett. a), della Legge 18 giugno 2009, n. 69

      (2) Comma inserito dall’art. 174, comma 1, del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196

      (3) L’originaria parola: “terzo” è stata così sostituita dall’art. 45, comma 18, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n. 69

      Art. 138. (1)

      (Notificazione in mani proprie)

      L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la csa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.

      Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

      (1) Articolo così modificato dal Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

      Art. 139.

      (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

      Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

      Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

      In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

      Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. (1)

      Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

      Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto e' possibile le disposizioni precedenti.

      (1) Comma così modificato dal Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 febbraio 2007, n. 3064, e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 settembre 2007, n. 19218 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 25 settembre 2008, n. 24082 in Altalex Massimario.

      Art. 140. (1)

      (Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia)

      Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata (2) alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

      (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con a spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

      (2) Le parole: “in busta chiusa e sigillata” sono state inserite dall’art. 174, comma 4, del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196

      __________________________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 4 maggio 2009, n. 10177, Tribunale di Pesaro, sentenza 8 ottobre 2009, n. 783, Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21760 e Corte Costituzionale, sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 in Altalex Massimario.

      Art. 141.

      (Notificazione presso il domiciliatario)

      La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

      Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.

      La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.

      La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio.

      Art.

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