Codice di procedura Civile. Italia

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Codice di procedura Civile - Italia

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style="font-size:15px;">      (Successione nel processo)

      Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.

      Art. 111.

      (Successione a titolo particolare nel diritto controverso)

      Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

      Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.

      In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso.

      La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

      _______________

      Cfr. Tribunale di Velletri, sez. I, sentenza 1 ottobre 2007, n. 2624 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 aprile 2008, n. 10093 in Altalex Massimario.

      Titolo V: DEI POTERI DEL GIUDICE

      Art. 112.

      (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)

      Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 5 aprile 2007, n. 8521, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 gennaio 2008, n. 837, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 marzo 2008, n. 7833 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31 marzo 2008, n. 8397 in Altalex Massimario.

      Art. 113.

      (Pronuncia secondo diritto)

      Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

      Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile. (1) (2)

      (1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1 del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18

      (2) LA Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 2004, n. 206 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9294, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 5 maggio 2008, n. 11030, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 7 ottobre 2008, n. 24711, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 febbraio 2009, n. 4340 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 maggio 2009, n. 12266 in Altalex Massimario.

      Art. 114.

      (Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte)

      Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

      Art. 115. (1)

      (Disponibilita' delle prove)

      Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

      Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

      (1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 45, comma 14, della Legge 18 giugno 2009, n. 69

      Il testo precedente così disponeva: “Salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

      Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione e nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9294, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 16 aprile 2008, n. 10051, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16 febbraio 2009, n. 3677, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2009, n. 17101, Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 1° ottobre 2009, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21209 e Tribunale di Lamezia Terme, sez. civile, sentenza 18 marzo 2010 in Altalex Massimario.

      Art. 116.

      (Valutazione delle prove)

      Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

      Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9294, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 7 ottobre 2008, n. 24711, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 8 maggio 2009, n. 10585, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 26 maggio 2009, n. 12138, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 29 settembre 2009, n. 20844 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21209 in Altalex Massimario.

      Art. 117.

      (Interrogatorio non formale delle parti)

      Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

      Art. 118.

      (Ordine d'ispezione di persone e di cose)

      Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.

      Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116 secondo comma.

      Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500. (1)

      (1) Le parole: “non superiore a euro 5 “ sono state così sostituite dall’art. 45, comma 15, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 119.

      (Imposizione

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