Codice di procedura Civile. Italia

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Codice di procedura Civile - Italia

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procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

      Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nello Stato e all'institore.

      Art. 78.

      (Curatore speciale)

      Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

      Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.

      Art. 79.

      (Istanza di nomina del curatore speciale)

      La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo' essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche' dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

      Puo' essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

      Art. 80.

      (Provvedimento di nomina del curatore speciale)

      L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] (1) o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.

      Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

      (1) Parole soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 81.

      (Sostituzione processuale)

      Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 aprile 2007, n. 8829 e Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19 giugno 2009, n. 4128 in Altalex Massimario.

      Capo II: DEI DIFENSORI

      Art. 82. (1)

      (Patrocinio)

      Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 516,46.

      Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.

      Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti [al pretore,] (2) al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

      (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.

      (2) Parole soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 83. (1)

      (Procura alle liti)

      Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

      La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

      La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

      La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

      (1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 marzo 2008, n. 7821, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 8 maggio 2008, n. 18696, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 settembre 2008, n. 4247 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23333 in Altalex Massimario.

      Art. 84.

      (Poteri del difensore)

      Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

      In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

      Art. 85.

      (Revoca e rinuncia alla procura)

      La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

      Art. 86.

      (Difesa personale della parte)

      La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

      Art. 87.

      (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)

      La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

      Capo III: DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

      Art. 88.

      (Dovere

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