Codice di procedura Civile. Italia
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Art. 97.
(Responsabilita' di piu' soccombenti)
Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
Art. 98. (1)
[(Cauzione per le spese)
Il giudice istruttore, il pretore o il giudice di pace, su istanza del convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio, presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.]
(1) La Corte costituzionale con sentenza 29 novembre 1960 n. 67 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Titolo IV: DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 99.
(Principio della domanda)
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Art. 100.
(Interesse ad agire)
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa e' necessario avervi interesse.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18536 in Altalex Massimario.
Art. 101.
(Principio del contraddittorio)
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. (1)
(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 45, comma 13, della Legge 18 giugno 2009, n. 69
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 2 aprile 2008, n. 8493 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 luglio 2009, n. 15901 in Altalex Massimario.
Art. 102. (1)
(Litisconsorzio necessario)
Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23343 in Altalex Massimario.
Art. 103.
(Litisconsorzio facoltativo)
Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice puo' disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e' istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.
Art. 104.
(Pluralita' di domande contro la stessa parte)
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.
E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 105.
(Intervento volontario)
Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Art. 106.
(Intervento su istanza di parte)
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 aprile 2008, n. 10682 in Altalex Massimario.
Art. 107.
(Intervento per ordine del giudice)
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 febbraio 2008, n. 2901 in Altalex Massimario.
Art. 108.
(Estromissione del garantito)
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
Art. 109.
(Estromissione dell'obbligato)
Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.
Art.