Codice di procedura Civile. Italia

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Codice di procedura Civile - Italia страница 6

Codice di procedura Civile - Italia

Скачать книгу

nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

      La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.

      Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della ordinanza (3) che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.

      (1) Le parole: “La sentenza” sono state così sostituite dall’art. 45, comma 5, lett. a), della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      (2) L’ originaria parola: “impugnata” è stata così sostituita dall’art. 45, comma 5, lett. a) della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      (3) Le parole: “della sentenza” sono state così sostituite dall’art. 45, comma 5, lett. b), della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 44.

      (Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza)

      L’ordinanza (1) che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

      (1) La parola: “sentenza” è stata così modificata dall’ art. 45, comma 4 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 45.

      (Conflitto di competenza)

      Quando, in seguito alla ordinanza (1) che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.

      (1) La parola: “sentenza” è stata così modificata dall’ art. 45, comma 4 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 46.

      (Casi di inapplicabilita' del regolamento di competenza)

      Le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace.

      Art. 47.

      (Procedimento del regolamento di competenza)

      L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita personalmente.

      Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza (1) che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

      La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

      Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.

      Le parti, alle quali e' notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

      (1) La parola: “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, comma 4, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 48.

      (Sospensione dei processi)

      I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.

      Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

      Art. 49.

      (Sentenza di regolamento di competenza)

      Il regolamento è pronunciato con ordinanza (1) in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo comma.

      Con l’ordinanza (1) la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

      (1) La parola: “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, comma 4, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 50.

      (Riassunzione della causa)

      Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza (1) dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi (2) dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza (1) che dichiara l’incompetenza del giudice adito il processo continua davanti al nuovo giudice.

      Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

      (1) La parola: “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, comma 6, lett. a) della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      (2) Le originarie parole: “sei mesi” sono state così sostituite dall’art. 45, comma 6, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Sezione VI-bis: DELLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE (1)

      (1) Sezione inserita dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 50-bis.

      (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)

      Il tribunale giudica in composizione collegiale:

      1) nelle cause nelle quali e` obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

      2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95] (1) e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

      3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

      4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

      5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche` nelle cause di responsabilita` da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo,

Скачать книгу