Codice di procedura Civile. Italia

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Codice di procedura Civile - Italia

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osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e`

      competente il giudice del luogo dove e` posto l'immobile o l'azienda. (1) Qualora l'immobile sia compreso in piu` circoscrizioni giudiziarie, e` competente il giudice della circoscrizione nella quale e` compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e` sottoposto a tributo, e` competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

      Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.

      (1) Periodo così sostituito dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 22.

      (Foro per le cause ereditarie)

      E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:

      1) relative a petizione o divisione di eredita' e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

      2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purche' proposte entro un biennio dalla divisione;

      3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purche' proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

      4) contro l'esecutore testamentario, purche' proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

      Se la successione si e' aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui e' posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

      Art. 23.

      (Foro per le cause tra soci e tra condomini)

      Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

      Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

      Art. 24.

      (Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali)

      Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un'amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorita' e' competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.

      Art. 25.

      (Foro della pubblica amministrazione)

      Per le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello Stato e' competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione e' convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

      Art. 26.

      (Foro dell'esecuzione forzata)

      Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

      Per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

      Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

      Art. 27.

      (Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione)

      Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma.

      Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

      Art. 28.

      (Foro stabilito per accordo delle parti)

      La competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilita' sia disposta espressamente dalla legge.

      Art. 29.

      (Forma ed effetti dell'accordo delle parti)

      L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu' affari determinati e risultare da atto scritto.

      L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio' non e' espressamente stabilito.

      Art. 30.

      (Foro del domicilio eletto)

      Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 c.c. puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883 in Altalex Massimario.

      Art. 30-bis. (1)

      (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati)

      Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. (2)

      Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato e' venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

      (1) La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 2002, n. 444 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.

      (2) La Corte Costituzionale con sentenza 25 maggio 2004, n. 147 ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, comma 1, c.p.c., il quale prevede una deroga alla competenza territoriale del giudice civile per le cause riguardanti magistrati, salvo che nella parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, nei termini di cui all'art. 11 c.p.p.

      Sezione IV: DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA PER RAGIONE DI CONNESSIONE

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