Codice di procedura Penale. Italia

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Codice di procedura Penale - Italia

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l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

      Art. 163.

      Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

      1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 157.

      Art. 164.

      Durata del domicilio dichiarato o eletto.

      1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2.

      Art. 165.

      Notificazioni all'imputato latitante o evaso.

      1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

      2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.

      3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

      Art. 166.

      Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.

      1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

      Art. 167.

      Notificazioni ad altri soggetti.

      1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.

      Art. 168.

      Relazione di notificazione.

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

      2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

      3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

      Art. 169.

      Notificazioni all'imputato all'estero.

      1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

      2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'art. 159.

      3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

      4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

      5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

      Art. 170.

      Notificazioni col mezzo della posta.

      1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

      2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

      3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

      Art. 171.

      Nullità delle notificazioni.

      1. La notificazione è nulla:

      a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

      b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

      c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

      d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

      e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2, 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

      f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;

      g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;

      h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

      TITOLO VI Termini

      Art. 172.

      Regole generali.

      1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

      2. I termini si computano secondo il calendario comune.

      3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

      4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.

      5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

      6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti

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