Codice Penale. Italia

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Codice Penale - Italia

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almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

      Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

      Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

      La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

      Art. 177. Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.

      Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

      Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

      Art. 178. Riabilitazione.

      La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

      _______________

      Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 29 gennaio 2008, n. 1 in Altalex Massimario.

      Art. 179. Condizioni per la riabilitazione.

      La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni (1) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

      Il termine è di almeno otto anni (2) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

      Il termine è (3) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

      Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. (4)

      Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.

      La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:

      1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

      2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

      (1) Le parole: "cinque anni" sono state così sostituite dalle attuali: "almeno tre anni" dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145

      (2) Le parole. "dieci anni" sono state così sostituite dalle attuali: "almeno otto anni" dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145

      (3) Le parole: "parimenti" sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145

      (4) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145

      _______________

      Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 29 gennaio 2008, n. 1 in Altalex Massimario.

      Art. 180. Revoca della sentenza di riabilitazione.

      La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni (1) un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni (1) od un'altra pena più grave.

      (1) Le parole: "cinque anni" e "tre anni" sono state rispettivamente così sostituite dalle parole: "sette anni" e "due anni" dall’art. 4, della L. 11 giugno 2004, n. 145

      Art. 181. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

      Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.

      Capo III.

      Disposizioni comuni

      Art. 182. Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena.

      Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

      Art. 183. Concorso di cause estintive.

      Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

      Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

      Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

      Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

      Art. 184. Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati.

      Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (1) o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.

      Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non

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