Codice Penale. Italia

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Codice Penale - Italia

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Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n. 354/1975.

      [Art. 144.

      Vigilanza sull'esecuzione delle pene. (1)

      L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.

      Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale]

      (1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n. 354/1975.

      Art. 145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.

      Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

      Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

      1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

      2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

      3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

      In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

      Art. 146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. (1)

      L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

      1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

      2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

      3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

      Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

      (1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 8 marzo 2001, n. 40.

      _______________

      Cfr. Tribunale di Alessandria, decreto 7 febbraio 2008 e Corte Costituzionale, sentenza 23 ottobre 2009, n. 264 in Altalex Massimario.

      Art. 147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

      L'esecuzione di una pena può essere differita:

      1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

      2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

      3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. (1)

      Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

      Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. (2)

      Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti. (3)

      (1) Numero così sostituito dall’art. 1, comma 2, della L. 8 marzo 2001, n. 40

      (2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 3, della L. 8 marzo 2001, n. 40

      (3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, della L. 8 marzo 2001, n. 40

      _______________

      Cfr. Tribunale di Alessandria, decreto 7 febbraio 2008 in Altalex Massimario.

      Art. 148. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

      Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.

      La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.

      Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

      (1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

      [Art. 149.

      Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. (1)

      Presso ciascun tribunale è costituito un consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:

      1. prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;

      2. prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

      Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende].

      (1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n. 354/1975.

      Titolo VI

      Della estinzione del reato e della pena

      Capo I.

      Della estinzione del reato

      Art. 150. Morte del reo prima della condanna.

      La morte del

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