Codice Penale. Italia

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Codice Penale - Italia

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reo.

      Art. 133-bis. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.

      Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

      Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

      Art. 133-ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda.

      Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.

      In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

      Art. 134. Computo delle pene.

      Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

      Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro.

      Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.

      Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250 (1), di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

      (1) Le parole: "calcolando euro 38, o frazione di euro 38" sono state così sostituite dall’art. 32, comma 62, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

      Art. 136. Modalità di conversione di pene pecuniarie.

      Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.

      Art. 137. Custodia cautelare.

      La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

      La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

      Art. 138. Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero.

      Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

      Art. 139. Computo delle pene accessorie.

      Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposta a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

      [Art. 140.

      Applicazione provvisoria di pene accessorie.(1)

      Il giudice, durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

      L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.

      La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

      La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.]

      (1) Articolo abrogato dall'art. 217, D.Lgs. n. 271/1989.

      Capo II.

      Della esecuzione della pena

      [Art. 141.

      Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.(1)

      Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

      1. delinquenti abituali o professionali o per tendenza;

      2. condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

      I condannati indicati nel n. 2 sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.

      Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

      La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.

      Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini].

      (1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n. 354/1975.

      [Art. 142.

      Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori. (1)

      I minori scontano fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.

      Possono essere ammessi ai lavori all'aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 23.

      Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

      Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.]

      (1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n. 354/1975.

      [Art. 143.

      Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. (1)

      In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato].

      (1)

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