Codice Penale. Italia

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un terzo della pena stabilita per il reato più grave. (1)

      (1) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251

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      Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 9 aprile 2008, n. 14943 e Cassazione Penale, SS.UU, sentenza 22 giugno 2009, n. 25956 in Altalex Massimario.

      Art. 82. Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta.

      Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.

      Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

      Art. 83. Evento diverso da quello voluto dall'agente.

      Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

      Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati.

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      Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 novembre 2008, n. 41026 in Altalex Massimario.

      Art. 84. Reato complesso.

      Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.

      Qualora la legge nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79

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      Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 28 gennaio 2010, n. 3359 in Altalex Massimario.

      Titolo IV

      Del reo e della persona offesa dal reato

      Capo I.

      Della imputabilità

      Art. 85. Capacità d'intendere e di volere.

      Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.

      È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

      Art. 86. Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato.

      Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.

      Art. 87. Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere.

      La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

      Art. 88. Vizio totale di mente.

      Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

      Art. 89. Vizio parziale di mente.

      Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

      Art. 90. Stati emotivi o passionali.

      Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità.

      Art. 91. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

      Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

      Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.

      Art. 92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.

      L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.

      Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

      Art. 93. Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

      Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

      Art. 94. Ubriachezza abituale.

      Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

      Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

      L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.

      Art. 95. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

      Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

      Art. 96. Sordomutismo.

      Non è imputabile il sordomuto (1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere.

      Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

      (1) A norma dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine "sordomuto" è stato sostituito con l’espressione "sordo".

      Art. 97. Minore degli anni quattordici.

      Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

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