Codice Penale. Italia

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Codice Penale - Italia

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di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

      La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 12361, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 18667 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 marzo 2009, n. 9914 in Altalex Massimario.

      Art. 44. Condizione obiettiva di punibilità.

      Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

      Art. 45. Caso fortuito o forza maggiore.

      Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

      Art. 46. Costringimento fisico.

      Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

      In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

      Art. 47. Errore di fatto.

      L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

      L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

      L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

      Art. 48. Errore determinato dall'altrui inganno.

      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 24 settembre 2007, n. 35488 in Altalex Massimario.

      Art. 49. Reato supposto erroneamente e reato impossibile.

      Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

      La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

      Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

      Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 17 aprile 2008, n. 16163 in Altalex Massimario.

      Art. 50. Consenso dell'avente diritto.

      Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

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      Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 30 settembre 2008, n. 37077 in Altalex Massimario.

      Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

      L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

      Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

      Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

      Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 20 luglio 2007, n. 29433, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 12 settembre 2007, n. 34432, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 novembre 2007, n. 23314, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 10 gennaio 2008, n. 888, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 28 febbraio 2008, n. 9084, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 3 aprile 2008, n. 14062, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 10 luglio 2008, n. 18885, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38747 e Cassazione Penale, sez. V, sentenza 17 marzo 2009, n. 6740 in Altalex Massimario.

      Art. 52. Difesa legittima.

      Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

      Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

      a) la propria o la altrui incolumità:

      b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. (1)

      La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

      (1) Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 13 febbraio 2006, n. 59

      Art. 53. Uso legittimo delle armi.

      Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

      La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza.

      La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

      Art. 54. Stato di necessità.

      Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla

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