Codice Penale. Italia
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Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
(1) Le parole: "direttore generale" sono state così sostituite dalle attuali. "direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" dall’art. 15, comma 3, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.
Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna è (2) inoltre pubblicata, nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. (3)
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti. (4)
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
(2) Le parole: "per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e" sono state soppresse dall'art. 37, comma 18, lett. a), n. 1) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
(3) Le parole: "e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni." sono state aggiunte dall’art. 67, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.
(4) Le parole: "salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia." sono state aggiunte dall’art. 2, comma 216, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successivamente abrogate dall'art. 18, lett. a), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
Art. 37. Pene accessorie temporanee: durata.
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.Codice Penale
Art. 38. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte. (1)
Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
Titolo III
Del reato
Capo I.
Del reato consumato e tentato
Art. 39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Art. 40. Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 4 luglio 2007, n. 25527, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 ottobre 2007, n. 36162, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 8 febbraio 2008, n. 6267, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 29 luglio 2008, n. 31488, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 11 marzo 2009, n. 10819, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 13 ottobre 2009, n. 39959 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4912 in Altalex Massimario.
Art. 41. Concorso di cause.
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 ottobre 2007, n. 36162, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38819, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 20 ottobre 2009, n. 40587 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4912 in Altalex Massimario.
Art. 42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.
Art. 43. Elemento psicologico del reato.
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto,