Codice Penale. Italia
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2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
(1) Numero inserito dall’art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97
Art. 20. Pene principali e accessorie.
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
Capo II.
Delle pene principali, in particolare
Art. 21. Pena di morte. (1)
(…)
(1) L'articolo che così recitava: "La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.
L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti" è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ha sostituito la pena di morte con l'ergastolo. Codice Penale.
Art. 22. Ergastolo.
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.
Art. 23. Reclusione.
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.
Art. 24. Multa.
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 (1), né superiore a euro 50.000. (2)
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000. (3)
(1) Le parole: "non inferiore a euro 5" sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94
(2) Le parole: "né superiore a euro 5.164" sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94
(3) Le parole: "da euro 5 a euro 2.065" sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94
Art. 25. Arresto.
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
Art. 26. Ammenda.
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 (1) né superiore a euro 10.000. (2)
(1) Le parole: "non inferiore a 2 euro" sono state così sostituite dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94
(2) Le parole: "né superiore a euro 1.032" sono state così sostituite dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94
Art. 27. Pene pecuniarie fisse e proporzionali.
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
Capo III.
Delle pene accessorie in particolare
Art. 28.
Interdizione dai pubblici uffici.
L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.
Art. 29. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici.
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Art. 30. Interdizione da una professione o da un'arte.
L'interdizione