Codice Penale. Italia

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Codice Penale - Italia

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      (2) Le parole: "a danno di uno Stato estero", sono state così sostituite dall’art. 5 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

      Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero.

      Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

      Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

      1. si trovi nel territorio dello Stato;

      2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (1) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

      3. l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

      (1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

      Art. 11. Rinnovamento del giudizio.

      Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

      Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

      Art. 12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere.

      Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:

      1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;

      2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;

      3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;

      4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

      Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.

      Art. 13. Estradizione.

      L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

      L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

      L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

      Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

      Art. 14. Computo e decorrenza dei termini.

      Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

      Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 15 gennaio 2008, n. 2182 in Altalex Massimario.

      Art. 15. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.

      Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

      Art. 16. Leggi penali speciali.

      Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

      Titolo II

      Delle pene

      Capo I.

      Delle specie di pene, in generale

      Art. 17. Pene principali: specie.

      Le pene principali stabilite per i delitti sono:

      1) la morte;

      2) l'ergastolo;

      3) la reclusione;

      4) la multa.

      Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

      1) l'arresto;

      2) l'ammenda.

      Art. 18. Denominazione e classificazione delle pene principali.

      Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

      Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

      Art. 19. Pene accessorie: specie.

      Le pene accessorie per i delitti sono:

      1) l'interdizione dai pubblici uffici;

      2) l'interdizione da una professione o da un'arte;

      3) l'interdizione legale;

      4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

      5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

      5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (1)

      6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

      Le

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