Codice Penale. Italia

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Codice Penale - Italia страница 4

Codice Penale - Italia

Скачать книгу

un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.

      L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

      Art. 31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione.

      Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.

      Art. 32. Interdizione legale.

      Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.

      La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

      Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

      Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.

      Art. 32-bis. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

      L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (1), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

      Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

      (1) Le parole: "direttore generale" sono state così sostituite dalle attuali: "direttore generale e direttore preposto alla redazione dei documenti contabili societari" dall’art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

      Art. 32-ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

      L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

      Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

      Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

      Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter (1), 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater (2), 320, 321, 322, 322-bis (1), 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

      (1) Le parole: "316-ter " e "322-bis" sono state inserite dall’art. 6, co. 1, della L. 29 settembre 2000, n. 300.

      (2) Le parole: "319-quater" sono state inserite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

      Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. (1)

      Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, (2) e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

      (1) Articolo inserito dall’art. 5, co. 2, della L. 27 marzo 2001, n. 97.

      (2) Le parole: ", 319-quater, primo comma," sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

      Art. 33. Condanna per delitto colposo.

      Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

      Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

      Art. 34. Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa.

      La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.

      La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

      La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

      La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

      Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

      Art. 35. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

      La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.

      La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.

      Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.

      Art. 35-bis. Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

      La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale

Скачать книгу