Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC. Svizzera

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Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC - Svizzera

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di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.

      Capitolo 2: Presupposti processuali

      Art. 59 Principio

      1 Il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.

      2 Sono presupposti processuali segnatamente:

      a. l’interesse degno di protezione dell’attore o instante; b. la competenza per materia e per territorio del giudice; c. la capacità di essere parte e la capacità processuale;

      d. l’assenza di litispendenza altrove;

      e. l’assenza di regiudicata;

      f. la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.

      Art. 60 Esame dei presupposti processuali

      Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali.

      Art. 61 Patto d’arbitrato

      Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:

      a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;

      b. il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d’arbitrato; oppure

      c. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.

      Titolo quarto: Pendenza della causa ed effetti della desistenza

      Art. 62 Inizio della pendenza della causa

      1 Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa.

      2 Alle parti è data conferma del ricevimento dell’atto.

      Art. 63 Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura

      1 Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta.

      2 Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura.

      3 Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF[20].

      Art. 64 Effetti della pendenza della causa

      1 La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:

      a. impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso;

      b. mantiene inalterata la competenza per territorio.

      2 Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.

      Art. 65 Effetti della desistenza

      La parte che desiste davanti al giudice competente non può avviare contro la controparte un nuovo processo inerente allo stesso oggetto litigioso se il giudice adito ha già notificato la petizione al convenuto e questi non acconsente al ritiro dell’azione.

      Titolo quinto: Parti e terzi Partecipanti al processo

      Capitolo 1: Capacità di essere Parte e capacità processuale

      Art. 66 Capacità di essere parte

      Ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale.

      Art. 67 Capacità processuale

      1 Ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili.

      2 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale.

      3 Se capace di discernimento, chi non ha l’esercizio dei diritti civili può:

      a. esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità;

      b. in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso gli atti necessari.

      Capitolo 2: Rappresentanza delle parti

      Art. 68 Rappresentanza contrattuale

      1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.

      2 Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:

      a. in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000[21] sugli avvocati;

      b. dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;

      c. nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF[22];

      d. dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.

      3 Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.

      4 Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.

      Art. 69 Parte incapace di condurre la propria causa

      1 Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d’ufficio.

      2 Il giudice avvisa l’autorità tutoria se reputa che si debbano adottare misure tutelari.

      Capitolo 3: Litisconsorzio

      Art. 70 Litisconsorzio necessario

      1 Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.

      2

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