Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC. Svizzera

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Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC - Svizzera

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      Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso

      1 Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.

      2 L’attore deve precisare l’entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito. Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.

      Art. 86 Azione parziale

      Se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima.

      Art. 87 Azione costitutiva

      Con l’azione costitutiva l’attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.

      Art. 88 Azione d’accertamento

      Con l’azione d’accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.

      Art. 89 Azione collettiva

      1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.

      2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:

      a. proibire una lesione imminente;

      b. far cessare una lesione attuale;

      c. accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

      3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.

      Art. 9 °Cumulo di azioni

      L’attore può riunire in un’unica azione più pretese contro una medesima parte se:

      a. per ciascuna di esse è competente per materia il giudice adito; e b. risulta applicabile la stessa procedura.

      Titolo settimo: Valore litigioso

      Art. 91 Principio

      1 Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.

      2 Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.

      Art. 92 Rendite e prestazioni periodiche

      1 Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.

      2 Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l’importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.

      Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni

      1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.

      2 In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati.

      Art. 94 Domanda riconvenzionale

      1 Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.

      2 Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati, eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.

      Titolo ottavo: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

      Capitolo 1: Spese giudiziarie

      Art. 95 Definizioni

      1 Sono spese giudiziarie:

      a. le spese processuali;

      b. le spese ripetibili.

      2 Sono spese processuali:

      a. gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;

      b. gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);

      c. le spese dell’assunzione delle prove;

      d. le spese di traduzione e interpretariato;

      e. le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).

      3 Sono spese ripetibili:

      a. le spese necessarie;

      b. le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;

      c. in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.

      Art. 96 Tariffe

      I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie.

      Art. 97 Informazione circa le spese giudiziarie

      Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio.

      Art. 98 Anticipazione delle spese

      Il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili.

      Art. 99 Cauzione per le spese ripetibili

      1 Su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:

      a. non ha domicilio o sede in Svizzera;

      b. risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni;

      c. è ancora debitore delle spese

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