Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC. Svizzera
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Art. 71 Litisconsorzio facoltativo
1 Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili.
2 Il litisconsorzio facoltativo è escluso se alle singole azioni non è applicabile lo stesso tipo di procedura.
3 Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
Art. 72 Rappresentante comune
I litisconsorti possono designare un rappresentante comune, altrimenti le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.
Capitolo 4: Intervento
Sezione 1: Intervento principale
Art. 73
1 Chi afferma di avere sull’oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.
2 Il giudice può sospendere il processo fintanto che l’azione dell’interveniente principale non sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.
Sezione 2: Intervento adesivo
Art. 74 Principio
Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell’una o dell’altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice.
Art. 75 Istanza
1 L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.
2 Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 76 Diritti dell’interveniente
1 L’interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d’azione e di difesa, nonché proporre mezzi d’impugnazione.
2 Gli atti processuali dell’interveniente che contrastino con quelli della parte principale sono processualmente ininfluenti.
Art. 77 Effetti dell’intervento
L’esito sfavorevole del processo per la parte principale ha effetto anche nei confronti dell’interveniente, eccetto che:
a. in conseguenza dello stato di avanzamento del processo al momento dell’intervento o di atti od omissioni della parte principale, egli sia stato impedito di proporre mezzi d’azione o di difesa; oppure
b. la parte principale abbia omesso, scientemente o per negligenza grave, di proporre mezzi di azione o di difesa di cui egli non era a conoscenza.
Capitolo 5: Chiamata in causa
Sezione 1: Semplice denuncia della lite
Art. 78 Principi
1 Ogni parte che intenda rivalersi su un terzo o ne tema la rivalsa in caso di soccombenza nel processo può denunciargli la lite ingiungendogli di assisterla nel processo.
2 Il terzo può a sua volta denunciare la lite ad altri.
Art. 79 Posizione del terzo denunciato
1 Il denunciato può:
a. intervenire senz’altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; oppure
b. col consenso della parte che gli ha denunciato la lite, condurre la causa in sua vece.
2 Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondimeno il suo corso.
Art. 80 Effetti della denuncia della lite
Si applica per analogia l’articolo 77.
Sezione 2: Azione di chiamata in causa
Art. 81 Principi
1 La parte che denuncia la lite può far valere davanti al giudice adito con l’azione principale le pretese che in caso di soccombenza ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa.
2 Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa.
3 L’azione di chiamata in causa è improponibile in procedura semplificata o sommaria.
Art. 82 Procedura
1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta alla petizione o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate.
2 Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
3 Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 125.
4 La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo.
Capitolo 6: Sostituzione di Parte
Art. 83
1 Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante.
2 La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate.
3 In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione.
4 Se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale.
Titolo sesto: Azioni
Art. 84 Azione di condanna a una prestazione
1 Con l’azione di condanna a una prestazione l’attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa.