Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP. Svizzera
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3 I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 102 Procedura in caso di domanda d’esame degli atti
1 In merito all’esame degli atti decide chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto.
2 Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti, gli atti vengono di norma recapitati.
3 Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro il versamento di un emolumento.
Art. 103 Conservazione degli atti
1 Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell’azione penale e della pena.
2 Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato.
Titolo terzo: Parti e altri partecipanti al procedimento
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Definizione e statuto
Art. 104 Parti
1 Sono parti:
a. l’imputato;
b. l’accusatore privato;
c. il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
2 La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
Art. 105 Altri partecipanti al procedimento
1 Sono altri partecipanti al procedimento:
a. il danneggiato; b. il denunciante; c. il testimone;
d. la persona informata sui fatti;
e. il perito;
f. il terzo aggravato da atti procedurali.
2 Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
Art. 106 Capacità processuale
1 Le parti possono compiere validamente atti procedurali soltanto se hanno l’esercizio dei diritti civili.
2 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili è rappresentato dal suo rappresentante legale.
3 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili ma è capace di discernimento può esercitare, a fianco del rappresentante legale, i diritti procedurali di natura eminentemente personale.
Art. 107 Diritto di essere sentiti
1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
a. esaminare gli atti;
b. partecipare agli atti procedurali;
c. far capo a un patrocinatore;
d. esprimersi sulla causa e sulla procedura;
e. presentare istanze probatorie.
2 Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.
Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti
1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;
b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.
2 Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo.
3 Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.
4 Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.
5 Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.
Sezione 2: Atti procedurali compiuti dalle parti
Art. 109 Memorie e istanze
1 Le parti possono presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Codice.
2 Chi dirige il procedimento esamina le memorie e le istanze e offre alle altre parti l’opportunità di pronunciarsi.
Art. 110 Forma
1 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.
2 Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e istanze devono recare una firma elettronica riconosciuta. Il Consiglio federale determina in quale formato avviene la trasmissione per via elettronica. L’autorità penale può esigere che le memorie e istanze siano poi fornite anche su supporto cartaceo.
3 Per altro, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale, sempre che il presente Codice non preveda altrimenti.
4 Chi dirige il procedimento può respingere memorie e istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.
Capitolo 2: L’imputato
Art. 111 Definizione
1 È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un’autorità penale, in un atto procedurale.
2 I diritti e gli obblighi dell’imputato spettano anche alle persone il cui