Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP. Svizzera
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5 Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l’assistenza giudiziaria nazionale.
6 I Cantoni disciplinano l’ulteriore procedura.
Capitolo 6: Ricusazione
Art. 56 Motivi di ricusazione
Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se:
a. ha un interesse personale nella causa;
b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
Art. 57 Obbligo di comunicazione
Chi opera in seno a un’autorità penale e si trova in un caso di ricusazione lo comunica tempestivamente a chi dirige il procedimento.
Art. 58 Domanda di ricusazione
1 La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2 Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
Art. 59 Decisione
1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b — e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente:
a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
c. il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello;
d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello.
2 La decisione è resa per scritto e motivata.
3 Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4 Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
Art. 6 °Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall’autorità penale.
3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
Capitolo 7: Direzione del procedimento
Art. 61 Competenza
Il procedimento è diretto:
a. sino all’abbandono dello stesso o sino alla promozione dell’accusa, dal pubblico ministero;
b. nella procedura penale in materia di contravvenzioni, dall’autorità penale delle contravvenzioni;
c. nella procedura giudiziaria dinanzi a un’autorità giudicante collegiale, dal presidente del collegio;
d. nella procedura giudiziaria dinanzi a un’autorità giudicante monocratica, dal giudice unico.
Art. 62 Compiti generali
1 Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.
2 Nella procedura dinanzi a un’autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento esercita tutte le attribuzioni che non sono riservate al collegio.
Art. 63 Polizia delle udienze
1 Chi dirige il procedimento provvede a far mantenere la sicurezza, la tranquillità e l’ordine durante le udienze.
2 Chi dirige il procedimento può ammonire le persone che ne turbano l’andamento od offendono le convenienze. In caso di recidiva, può toglier loro la parola, espellerle dalla sala d’udienza e, se necessario, farle custodire dalla polizia sino alla fine dell’udienza. Può altresì far sgomberare la sala d’udienza.
3 Chi dirige il procedimento può chiedere l’aiuto della polizia competente nel luogo dell’atto procedurale.
4 Se una parte è allontanata, l’atto procedurale prosegue comunque.
Art. 64 Sanzioni disciplinari
1 Chi dirige il procedimento può punire con la multa disciplinare fino a 1000 franchi le persone che ne turbano l’andamento, offendono le convenienze o non ottemperano a disposizioni ordinatorie.
2 Le multe disciplinari inflitte dal pubblico ministero e dai tribunali di primo grado possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi alla giurisdizione di reclamo. Questa decide definitivamente.
Art. 65 Impugnabilità delle disposizioni ordinatorie del giudice
1 Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale.
2 Le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio.