Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP. Svizzera
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c. le autorità penali delle contravvenzioni.
Art. 13 Autorità giudicanti
Fungono da giudice nel procedimento penale: a. il giudice dei provvedimenti coercitivi; b. il tribunale di primo grado;
c. la giurisdizione di reclamo;
d. il tribunale d’appello.
Art. 14 Designazione e organizzazione delle autorità penali
1 La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.
2 Disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.
3 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.
4 Eccezion fatta per la giurisdizione di reclamo e il tribunale d’appello, possono istituire più autorità penali dello stesso tipo; in tal caso definiscono la competenza per territorio e per materia di ciascuna di esse.
5 La Confederazione e i Cantoni disciplinano la vigilanza sulle rispettive autorità penali.
Sezione 2: Autorità di perseguimento penale
Art. 15 Polizia
1 L’attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell’ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.
2 La polizia indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del pubblico ministero; in tale ambito sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero.
3 Anche il giudice presso cui il caso è già pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia.
Art. 16 Pubblico ministero
1 Il pubblico ministero è responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato.
2 Dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, promuove e sostiene l’accusa.
Art. 17 Autorità penali delle contravvenzioni
1 La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative.
2 Le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o delitto sono perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice.
Sezione 3: Autorità giudicanti
Art. 18 Giudice dei provvedimenti coercitivi
1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza e, in quanto previsto dal presente Codice, per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi.
2 Chi funge da giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima causa.
Art. 19 Tribunale di primo grado
1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
2 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
a. le contravvenzioni;
b. i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’articolo 64 CP[4], un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.
Art. 20 Giurisdizione di reclamo
1 La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
a. dei tribunali di primo grado;
b. della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
c. del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2 La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d’appello.
Art. 21 Tribunale d’appello
1 Il tribunale d’appello giudica:
a. gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;
b. le domande di revisione.
2 Chi ha già operato in veste di membro della giurisdizione di reclamo non può fungere da membro del tribunale d’appello nella medesima causa.
3 I membri del tribunale d’appello non possono essere giudici della revisione nella medesima causa.
Capitolo 2: Competenza per materia
Sezione 1: Delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni
Art. 22 Giurisdizione cantonale
Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge.
Art. 23 Giurisdizione federale in generale
1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP[5]:
a.[6] i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell’Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;
b. i reati di cui agli articoli 137–141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;
c. la presa d’ostaggio secondo l’articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;
d. i crimini e i delitti di cui agli articoli 224 — 226ter;
e. i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure;
f. i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di