Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP. Svizzera
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2 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla polizia in quanto essa operi su istruzione di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni o autorità giudicanti.
3 L’assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coercitivi di esclusiva competenza del pubblico ministero o del giudice.
4 Per assistenza giudiziaria s’intende qualsiasi provvedimento richiesto da un’autorità, nell’ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente.
Art. 44 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria
Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice.
Art. 45 Appoggio logistico e sicurezza
1 Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorità penali della Confederazione e degli altri Cantoni i locali necessari per garantire l’esercizio della loro attività ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva.
2 Su richiesta delle autorità penali della Confederazione, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell’attività ufficiale delle stesse.
Art. 46 Rapporti diretti tra autorità
1 Le autorità comunicano direttamente tra loro.
2 Le domande d’assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell’autorità richiedente o in quella dell’autorità richiesta.
3 Se non è chiaro quale sia l’autorità competente, l’autorità richiedente indirizza la domanda d’assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all’autorità competente.
Art. 47 Spese
1 L’assistenza giudiziaria è prestata gratuitamente.
2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l’appoggio ai sensi dell’articolo 45.
3 Le spese insorte sono comunicate rispettivamente al Cantone richiedente o alla Confederazione affinché possano essere addossate alle parti condannate alle spese.
4 Gli obblighi d’indennizzo derivanti da provvedimenti d’assistenza giudiziaria sono rispettivamente a carico del Cantone richiedente o della Confederazione.
Art. 48 Conflitti
1 I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo.
2 I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale.
Sezione 2: Atti procedurali eseguiti su domanda della Confederazione o di un altro Cantone
Art. 49 Principi
1 I pubblici ministeri e le autorità giudicanti della Confederazione e dei Cantoni possono domandare alle autorità penali di altri Cantoni o della Confederazione l’esecuzione di atti procedurali. L’autorità richiesta non esamina né l’ammissibilità né l’adeguatezza degli atti procedurali stessi.
2 La trattazione dei reclami contro i provvedimenti d’assistenza giudiziaria compete rispettivamente alle autorità del Cantone richiedente o della Confederazione. Dinanzi alle autorità del Cantone richiesto o della Confederazione, i provvedimenti d’assistenza giudiziaria possono essere impugnati soltanto per quanto concerne la loro esecuzione.
Art. 50 Domanda di provvedimenti coercitivi
1 L’autorità richiedente domanda l’arresto di una persona inviando all’autorità richiesta un mandato scritto di accompagnamento coattivo (art. 208).
2 L’autorità richiesta traduce l’arrestato dinanzi all’autorità competente se possibile entro 24 ore.
3 Le domande concernenti altri provvedimenti coercitivi sono motivate succintamente. Nei casi urgenti la motivazione può essere inviata in un secondo tempo.
Art. 51 Diritto di partecipare agli atti procedurali
1 Le parti, i loro patrocinatori e l’autorità richiedente possono partecipare agli atti procedurali domandati, in quanto il presente Codice lo preveda.
2 Se la partecipazione è possibile, l’autorità richiesta comunica all’autorità richiedente, alle parti e ai loro patrocinatori dove e quando sarà eseguito l’atto procedurale.
Sezione 3: Atti procedurali in un altro Cantone
Art. 52 Principi
1 I pubblici ministeri, le autorità penali delle contravvenzioni e le autorità giudicanti dei Cantoni e della Confederazione hanno diritto di disporre ed eseguire direttamente in un altro Cantone tutti gli atti procedurali ai sensi del presente Codice.
2 Il pubblico ministero del Cantone in cui dev’essere eseguito l’atto procedurale ne è previamente avvisato. Nei casi urgenti può essere avvisato a posteriori. Per la richiesta di informazioni e documenti non è necessario alcun avviso.
3 Le spese degli atti procedurali e i relativi obblighi di indennizzo sono rispettivamente a carico del Cantone che ha eseguito gli atti o della Confederazione; il Cantone o la Confederazione può addossarli alle parti conformemente agli articoli 426 e 427.
Art. 53 Impiego della polizia
Se necessita dell’aiuto della polizia per l’esecuzione di un atto procedurale, l’autorità richiedente indirizza la relativa domanda al pubblico ministero del Cantone richiesto; questi conferisce alla polizia locale i mandati necessari.
Capitolo 5: Assistenza giudiziaria internazionale
Art. 54 Applicabilità del presente Codice
La concessione dell’assistenza giudiziaria internazionale e la procedura d’assistenza giudiziaria sono rette dal presente Codice soltanto in quanto altre leggi federali e trattati internazionali non prevedano disposizioni specifiche.
Art. 55 Competenza
1 Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è competente il pubblico ministero.
2 Durante la procedura dibattimentale le autorità giudicanti possono presentare autonomamente domande d’assistenza giudiziaria.
3 Sono fatti salvi i poteri delle autorità