Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP. Svizzera

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Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP - Svizzera

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i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all’articolo 264k;

      h. i reati di cui all’articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d’iniziativa federali o contro l’autorità o la giustizia federali;

      i. i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;

      j. i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un’autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;

      k. le contravvenzioni di cui agli articoli 329–331;

      l. i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.

      2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.

      Art. 24 Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica

      1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquiesr, 305bis, 305ter e 322ter — 322septies CP[8], nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP, a condizione che:

      a. siano stati commessi prevalentemente all’estero;

      b. siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.

      2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un’istruzione qualora:

      a. siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e

      b. nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l’assunzione del procedimento.

      3 L’apertura di un’istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.

      Art. 25 Delega ai Cantoni

      1 Il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio o, in via eccezionale, soltanto il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 23. Sono eccettuate le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g.

      2 Nei casi semplici può delegare alle autorità cantonali anche l’istruzione e il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 24.

      Art. 26 Competenza plurima

      1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all’estero o se l’autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.

      2 Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.

      3 La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.

      4 Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all’autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.

      Art. 27 Competenza per le prime indagini

      1 Se un caso che sottostà alla giurisdizione federale è urgente e le autorità penali della Confederazione non sono ancora intervenute, le indagini di polizia e l’istruzione possono essere svolte anche dalle autorità cantonali che sarebbero competenti per territorio in virtù delle norme sul foro. Il pubblico ministero della Confederazione ne è informato senza indugio; il caso gli è affidato, o gli è sottoposto affinché decida secondo gli articoli 25 o 26, al più presto possibile.

      2 In caso di reati commessi in tutto o in parte in più Cantoni o all’estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone, le prime indagini possono essere svolte dalle autorità penali della Confederazione.

      Art. 28 Conflitti

      I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.

      Sezione 2: Competenza in caso di concorso di reati

      Art. 29 Principio dell’unità della procedura

      1 Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:

      a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o partecipazione.

      2 Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e

      33 — 38.

      Art. 30 Eccezioni

      Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.

      Capitolo 3: Foro

      Sezione 1: Principi

      Art. 31 Foro del luogo del reato

      1 Per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo.

      2 Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

      3 Se l’imputato ha commesso più crimini, delitti o contravvenzioni nel medesimo luogo, i procedimenti sono riuniti.

      Art. 32 Foro in caso di reati commessi all’estero o di incertezza circa il luogo del reato

      1 Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale.

      2 Se l’imputato non ha né domicilio né dimora abituale in Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d’origine;

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