Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP. Svizzera
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Sezione 1: Oralità, lingua
Art. 66 Oralità
I procedimenti dinanzi alle autorità penali si svolgono oralmente in quanto il presente Codice non prescriva la forma scritta.
Art. 67 Lingue del procedimento
1 La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.
2 Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.
Art. 68 Traduzioni
1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all’interprete se egli stesso e l’estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
2 Anche se assistito da un difensore, l’imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.
3 Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all’occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.
4 Per la traduzione dell’interrogatorio della vittima di un reato contro l’integrità sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.
5 Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182–191).
Sezione 2: Pubblicità
Art. 69 Principi
1 Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d’appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni.
2 In tali casi, se le parti hanno rinunciato a una pronuncia pubblica della sentenza o se è stato emesso un decreto d’accusa, gli interessati possono prendere visione della sentenza o del decreto d’accusa.
3 Non sono pubbliche:
a. la procedura preliminare, fatte salve le comunicazioni delle autorità penali al pubblico;
b. la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi;
c. la procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo e, in quanto si svolga per scritto, quella dinanzi al tribunale d’appello;
d. la procedura del decreto d’accusa.
4 Chiunque può assistere alle udienze pubbliche; le persone di età inferiore ai 16 anni necessitano tuttavia dell’autorizzazione di chi dirige il procedimento.
Art. 70 Restrizioni e porte chiuse
1 Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse:
a. se la sicurezza o l’ordine pubblici o interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono;
b. in caso di forte affluenza.
2 Qualora si proceda a porte chiuse, l’imputato, la vittima e l’accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.
3 Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre persone che hanno un interesse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad udienze non pubbliche ai sensi del capoverso 1.
4 Qualora si sia proceduto a porte chiuse, il giudice comunica la sentenza in udienza pubblica o, se necessario, informa il pubblico in altro modo adeguato sull’esito del procedimento.
Art. 71 Riprese audiovisive
1 Non sono permesse riprese visive o sonore all’interno dell’edificio del tribunale, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo.
2 I trasgressori possono essere puniti con la multa disciplinare di cui all’articolo 64 capoverso 1. Le riprese non autorizzate possono essere sequestrate.
Art. 72 Cronaca giudiziaria
La Confederazione e i Cantoni possono disciplinare l’ammissione, i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari.
Sezione 3: Segreto, informazione del pubblico, comunicazioni ad autorità
Art. 73 Obbligo del segreto
1 I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall’autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale.
2 Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP[11], obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.
Art. 74 Informazione del pubblico
1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:
a. affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;
b. per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;
c. per rettificare notizie o voci inesatte;
d. data la particolare importanza del caso.
2 La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati.
3 Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.
4 Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l’identità o informazioni che ne consentano l’identificazione soltanto se:
a. la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure
b. la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono.
Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità
1 Se l’imputato sta scontando una pena