Codice civile svizzero – CC. Svizzera
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Codice civile svizzero CC del 10 dicembre 1907
Stato 15.11.2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64 della Costituzione federale[1] (Cost.);[2] isto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1904, decreta:
Titolo preliminare
Art. 1
A. Applicazione del diritto
1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.
2 Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.
3 Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli.
Art. 2
B. Limiti dei rapporti giuridici
I. Osservanza della buona fede
1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri obblighi.
2 Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
Art. 3
II. Effetti della buona fede
1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume.
2 Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.
Art. 4
III. Apprezzamento del giudice
1 Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l’equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall’apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.
Art. 5
C. Rapporti col diritto cantonale
I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale
1 I Cantoni sono autorizzati ad emanare ed abrogare disposizioni di diritto civile nelle materie riservate al diritto cantonale.
2 Quando la legge si riferisce all’uso od all’uso locale, il diritto cantonale finora esistente vale come espressione dei medesimi, in quanto non sia provato un uso che vi deroghi.
Art. 6
II. Diritto pubblico cantonale
1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
2 I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.
Art. 7
D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni
Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni[3] relative alla conclusione, all’adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile.
Art. 8
E. Prove
I. Onere della prova
Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
Art. 9
II. Prova dei documenti pubblici
1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
2 Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.
Art. 10[4]
Libro primo: Del diritto delle persone
Titolo primo: Delle persone fisiche
Capo primo: Del diritto della personalità
Art. 11
A. Personalità in genere
I. Godimento dei diritti civili
1 Ogni persona gode dei diritti civili.
2 Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell’ordine giuridico, una eguale capacità d’avere diritti ed obbligazioni.
Art. 12
II. Esercizio dei diritti civili
1. Oggetto
Chi ha l’esercizio dei diritti civili ha la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri.
Art. 13
2. Condizioni
a. In genere
Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l’esercizio dei diritti civili.
Art. 14[5]
b. Maggiore età
È maggiorenne chi ha compito gli anni diciotto.
Art. 15[6]
c. …
Art. 16
d. Discernimento
È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile.
Art. 17
III. Incapacità civile
1. In genere
Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e gli interdetti sono privati dell’esercizio dei diritti civili.
Art. 18
2. Mancanza di discernimento
Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
Art. 19
3. Minorenni