Codice civile svizzero – CC. Svizzera

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28g[17]

      4. Diritto di risposta

      a. Principio[18]

      1 Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.

      2 Il diritto di risposta non sussiste nel caso di un resoconto fedele di un pubblico dibattito di un’autorità al quale l’interessato ha partecipato.

      Art. 28h[19]

      b. Forma e contenuto

      1 Il testo della risposta deve limitarsi concisamente all’oggetto dell’esposizione di fatti contestata.

      2 La risposta può essere rifiutata se è manifestamente inesatta o contraria alla legge o ai buoni costumi.

      Art. 28i[20]

      c. Procedura

      1 L’interessato deve far recapitare il testo della risposta all’impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell’esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione.

      2 L’impresa comunica senza indugio all’interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta.

      Art. 28k[21]

      d. Diffusione

      1 La risposta dev’essere diffusa al più presto e in modo da raggiungere la stessa cerchia di persone cui era diretta l’esposizione di fatti contestata.

      2 La risposta deve essere designata come tale; l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione può aggiungervi soltanto una dichiarazione in cui indica se mantiene la propria versione dei fatti o su quali fonti d’informazione si è fondata.

      3 La diffusione della risposta è gratuita.

      Art. 28l[22]

      e. Intervento del giudice

      1 Se l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l’esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente, l’interessato può rivolgersi al giudice.

      2 …[23]

      3 e 4 [24]

      Art. 29

      III. Diritto a nome

      1. Protezione

      1 Se a qualcuno è contestato l’uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.

      2 Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell’usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell’offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

      Art. 30

      2. Cambiamento del nome

      1 Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere ad una persona il cambiamento del proprio nome.[25]

      2 L’istanza degli sposi di portare il cognome della sposa a contare dalla celebrazione del matrimonio dev’essere accolta se giustificata da motivi degni di rispetto.[26]

      3 Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza.

      Art. 31

      C. Principio e fine della personalità

      I. Nascita e morte

      1 La personalità comincia con la vita individua fuori dall’alvo materno e finisce con la morte.

      2 Prima della nascita, l’infante gode dei diritti civili a condizione che nasca vivo.

      Art. 32

      II. Regole probatorie

      1. Onere della prova

      1 Chi per far valere un diritto afferma che una persona sia vivente, o sia morta, o sia vissuta in un certo momento, o sia sopravvissuta ad un’altra persona, deve fornirne la prova.

      2 Se non può essere fornita la prova che di più persone una sia sopravvissuta all’altra, si ritengono morte simultaneamente.

      Art. 33

      2. Mezzi di prova

      a. In genere

      1 La prova della nascita o della morte di una persona si fornisce cogli atti dello stato civile.

      2 Se questi non esistono, o se sono dimostrati inesatti, la prova può essere fornita con altri mezzi.

      Art. 34

      b. Indizio di morte

      La morte di una persona può reputarsi provata ancorché nessuno ne abbia veduto il cadavere, quando essa sia sparita in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa.

      Art. 35

      III. Dichiarazione della scomparsa

      1. In genere

      1 Essendo una persona assai verosimilmente morta perché è sparita in pericolo imminente di morte o perché è da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa, ad istanza di chiunque invochi un diritto desumibile dalla sua morte.

      2 …[27]

      Art. 36

      2. Procedura

      1 L’istanza può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall’ultima notizia.

      2 Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita od assente ad annunciarsi entro un dato termine.

      3 Questo termine dev’essere di almeno un anno dalla prima pubblicazione.

      Art. 37

      3. Caducità della istanza

      L’istanza cade se, entro il termine indicato, la persona sparita od assente si annuncia, se ne giungono notizie o se è provata l’epoca della morte.

      Art. 38

      4. Effetti della scomparsa

      1 Se durante il tempo indicato non sopraggiungono

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