Codice civile svizzero – CC. Svizzera
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2 Gli effetti della dichiarazione di scomparsa risalgono al momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
3 La dichiarazione della scomparsa scioglie il matrimonio.[28]
Capo secondo:[29] Degli atti dello stato civile
Art. 39
A. Registri
I. In genere
1 Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.[30]
2 Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti:
1. i fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona, quali nascita, matrimonio, morte;
2. lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale;
3. i nomi;
4. i diritti di attinenza cantonali e comunali;
5. la cittadinanza nazionale.
Art. 40
II. Obbligo di notificazione[31]
1 Il Consiglio federale designa le persone e le autorità tenute a notificare i dati necessari alla documentazione dello stato civile.
2 Esso può prescrivere che per le infrazioni all’obbligo di notificazione sia comminata una multa.
3 …[32]
Art. 41
III. Prova di dati non controversi
1 L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la prova di dati relativi allo stato civile mediante una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, qualora dopo adeguate ricerche l’accertamento per mezzo di documenti si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non sono controversi.
2 L’ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.
Art. 42
IV. Rettificazione
1. Da parte del giudice
1 Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l’iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un’iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.
2 Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.
Art. 43
2. Da parte delle autorità dello stato civile
Le autorità dello stato civile rettificano d’ufficio errori che dipendono da sbaglio o disattenzione manifesti.
Art. 43a[33]
V. Protezione e divulgazione dei dati
1 Il Consiglio federale provvede, nell’ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.
2 Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.
3 Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.
4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona:
1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 2001[34] sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri;
2.[35] il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008[36] sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;
3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all’articolo 359[37] del Codice penale;
4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse[38].
Art. 44
B. Organizzazione
I. Autorità dello stato civile
1. Ufficiali dello stato civile
1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:
1. tengono i registri;
2. notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti;
3. istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio;
4. ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.
2 Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.
Art. 45
2. Autorità di vigilanza
1 Ogni Cantone designa l’autorità di vigilanza.
2 Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze:
1. vigila sugli uffici dello stato civile;
2. assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile;
3. collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio;
4. decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all’estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere;
5. assicura la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell’ambito dello stato civile.
3 La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.[39]
Art. 45a[40]
Ia. Banca dati centrale
1 La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.
2 La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti