Codice civile svizzero – CC. Svizzera

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L’organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.

      2 L’autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.

      3 Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni[64] sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima.

      4 Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l’autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.

      Art. 83c[65]

      2. Rapporto con l’autorità di vigilanza

      L’ufficio di revisione trasmette all’autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione.

      Art. 83d[66]

      IV. Lacune nell’organizzazione

      1 Se l’organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, l’autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare:

      1. assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o

      2. nominare l’organo mancante o un commissario.

      2 Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l’autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un’altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.

      3 La fondazione si assume le spese di queste misure. L’autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

      4 La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all’autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.

      Art. 84

      C. Vigilanza

      1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.

      1bis I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.[67]

      2 L’autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.

      Art. 84a[68]

      Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d’insolvenza

      1 Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all’ufficio di revisione. Se la fondazione non dispone di un ufficio di revisione, l’organo superiore della fondazione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.

      2 Se constata che la fondazione ha un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.

      3 L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti.

      4 All’occorrenza, l’autorità di vigilanza chiede che siano prese misure di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.

      Art. 84b[69]

      Art. 85[70]

      D. Modificazione

      I. Dell’organizzazione

      L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza e sentito l’organo superiore della fondazione, modificare l’organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.

      Art. 86

      II. Del fine

      1. Su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione[71]

      1 L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all’intenzione del fondatore.[72]

      2 Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.

      Art. 86a[73]

      2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte

      1 L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell’atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica chiesta dal fondatore.

      2 Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre

      1990[74] sull’imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev’essere pubblico o di utilità pubblica.

      3 Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.

      4 Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.

      5 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.

      Art. 86b[75]

      III. Modifiche accessorie dell’atto di fondazione

      L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.

      Art. 87

      E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche

      1 Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia

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