Codice civile svizzero – CC. Svizzera

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      A. Capacità al matrimonio

      1 Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età ed essere capaci di discernimento.

      2 Gli interdetti non possono contrarre matrimonio senza il consenso del rappresentante legale. Contro il diniego del consenso è dato il ricorso al giudice.

      Art. 95

      B. Impedimenti al matrimonio

      I. Parentela[92]

      1 È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione.[93]

      2 L’adozione non annulla l’impedimento della parentela esistente fra l’adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall’altro.

      Art. 96

      II. Matrimonio antecedente

      Chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo.

      Capo terzo: Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio

      Art. 97

      A. Principi

      1 Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.

      2 La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.

      3 La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.

      Art. 97a[94]

      Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri

      1 L’ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.

      2 Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.

      Art. 98

      B. Procedura preparatoria

      I. Domanda

      1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.

      2 Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.

      3 I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all’ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.

      4 I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.[95]

      Art. 99

      II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria

      1 L’ufficio dello stato civile esamina se:

      1. la domanda sia stata depositata regolarmente;

      2. l’identità dei fidanzati sia accertata;

      3. siano soddisfatti i requisiti del matrimonio.

      2 Se tale è il caso, l’ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché i termini legali per la celebrazione del matrimonio.

      3 L’ufficio dello stato civile fissa d’intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile.

      4 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità competente l’identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.[96]

      Art. 100

      III. Termini

      1 Il matrimonio può essere celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.

      2 Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che l’osservanza del termine di dieci giorni non sia più possibile, l’ufficiale dello stato civile può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.

      Art. 101

      C. Celebrazione del matrimonio

      I. Luogo

      1 Il matrimonio è celebrato nel locale a ciò destinato del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati.

      2 Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati devono presentare un’autorizzazione a celebrare il matrimonio.

      3 Il matrimonio può essere celebrato in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.

      Art. 102

      II. Forma

      1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento.

      2 L’ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio.

      3 Ricevute le risposte affermative, l’ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato.

      Art. 103

      D. Disposizioni d’esecuzione

      Il Consiglio federale e, nell’ambito della loro competenza, i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione necessarie.

      Capo quarto: Della nullità del matrimonio

      Art. 104

      A. Principio

      Il matrimonio celebrato da un ufficiale dello stato civile può essere annullato soltanto per uno dei motivi previsti dal presente capo.

      Art. 105

      B. Nullità assoluta

      I. Cause

      È data una causa di nullità se:

      1. al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato e il precedente matrimonio

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