Codice civile svizzero – CC. Svizzera

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Liquidazione

      La procedura di liquidazione del patrimonio di una persona giuridica avviene con le norme stabilite per le società cooperative.

      Art. 59

      F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare

      1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

      2 Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.

      3 I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.

      Capo secondo: Delle associazioni

      Art. 60

      A. Loro costituzione

      I. Unioni corporative

      1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.

      2 Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell’associazione.

      Art. 61

      II. Iscrizione nel registro di commercio

      1 Approvati gli statuti e costituita la direzione, l’associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.

      2 L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione:

      1. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;

      2. sottostà all’obbligo di revisione.[48]

      3 Per ottenere l’iscrizione devono essere deposti gli statuti ed indicati i membri della direzione.

      Art. 62

      III. Associazioni senza personalità

      Le associazioni che non possono avere o non hanno ancora la personalità giuridica sono parificate alle società semplici.

      Art. 63

      IV. Relazioni fra gli statuti e la legge

      1 Ove gli statuti non dispongano circa l’organizzazione ed i rapporti fra l’associazione e i suoi membri, si applicano le disposizioni che seguono.

      2 Gli statuti non possono derogare a quelle disposizioni la cui osservanza è prescritta per legge.

      Art. 64

      B. Loro organizzazione

      I. Assemblea sociale

      1. Funzioni e convocazione

      1 L’assemblea sociale è l’organo superiore dell’associazione.

      2 Essa è convocata dalla direzione.

      3 La convocazione deve aver luogo a tenore dello statuto, ed anche per legge quando un quinto dei soci lo richieda.

      Art. 65

      2. Competenze

      1 L’assemblea sociale risolve circa l’ammissione o l’esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione.

      2 Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.

      3 Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.

      Art. 66

      3. Risoluzioni sociali

      a. Forma

      1 Le risoluzioni sociali sono prese dall’assemblea.

      2 L’annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand’anche non sia stata tenuta un’assemblea.

      Art. 67

      b. Diritto di voto e maggioranza

      1 Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell’assemblea.

      2 Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

      3 Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano.

      Art. 68

      c. Esclusione dal diritto di voto

      Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall’altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.

      Art. 69

      II. Direzione

      1. Diritti e doveri in generale[49]

      La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell’associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.

      Art. 69a[50]

      2. Contabilità

      La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite nonché dello stato patrimoniale dell’associazione. Se l’associazione è obbligata a farsi iscrivere nel registro di commercio, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni[51] sulla contabilità commerciale.

      Art. 69b[52]

      III. Ufficio di revisione

      1 L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:

      1. somma di bilancio di 10 milioni di franchi;

      2. cifra d’affari di 20 milioni di franchi;

      3. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

      2 L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.

      3 Le disposizioni del Codice delle obbligazioni[53] sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima si applicano per analogia.

      4 Negli altri casi, gli statuti

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