Codice civile svizzero – CC. Svizzera
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Codice civile svizzero – CC - Svizzera страница 2
2 Senza questo consenso possono conseguire vantaggi gratuiti ed esercitare i diritti inerenti alla loro personalità.
3 Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti.[7]
Art. 20
IV. Parentela e affinità
1. Parentela
1 Il grado della parentela è determinato dal numero delle generazioni.[8]
2 Due persone sono fra loro parenti in linea retta se una discende dall’altra; sono parenti in linea collaterale se discendono da un autore comune, ma non l’una dall’altra.
Art. 21[9]
2. Affinità
1 Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato di questa.
2 L’affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica registrata da cui deriva.
Art. 22
V. Cittadinanza e domicilio
1. Cittadinanza
1 L’attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza.
2 La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico.
3 Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l’ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell’ultima cittadinanza acquistata da essa o da’ suoi ascendenti.
Art. 23
2. Domicilio
a. Nozione
1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.
Art. 24
b. Cambiamento di domicilio o dimora
1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.
Art. 25[10]
c. Domicilio di persone dipendenti
1 Il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
2 Il domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità tutoria.
Art. 26
d. Dimora in uno stabilimento
La dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.[11]
Art. 27
B. Protezione della personalità
I. Contro impegni eccessivi
1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile.
2 Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell’uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale.
Art. 28[12]
II. Contro lesioni illecite
1. Principio
1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.
2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
Art. 28a[13]
2. Azioni
a. In genere[14]
1 L’attore può chiedere al giudice:
1. di proibire una lesione imminente;
2. di far cessare una lesione attuale;
3. di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
2 L’attore può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.
3 Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato.
Art. 28b[15]
b. Violenza, minacce o insidie
1 Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l’attore può chiedere al giudice di vietare all’autore della lesione in particolare di:
1. avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
2. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
3. mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.
2 Inoltre, se vive con l’autore della lesione nella stessa abitazione, l’attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall’abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.
3 Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze:
1. obbligare l’attore a versare un’indennità adeguata all’autore della lesione per l’uso esclusivo dell’abitazione; o
2. con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
4 I Cantoni designano un servizio che può decidere l’allontanamento immediato dell’autore della lesione dall’abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.
Art. 28c a 28f[16]
3. …