Codice civile svizzero – CC. Svizzera

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Codice civile svizzero – CC - Svizzera страница 17

Codice civile svizzero – CC - Svizzera

Скачать книгу

style="font-size:15px;">      Art. 208

      2. Reintegrazione negli acquisti

      1 Sono reintegrate negli acquisti:

      1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell’altro, eccettuati i regali d’uso;

      2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l’intenzione di sminuire la partecipazione dell’altro.

      2 …[120]

      Art. 209

      3. Compensi tra acquisti e beni propri

      1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

      2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.

      3 Se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione.

      Art. 210

      4. Aumento

      1 L’aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.

      2 Non è tenuto conto delle diminuzioni.

      Art. 211

      IV. Determinazione del valore

      1. Valore venale

      In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.

      Art. 212

      2. Valore di reddito

      a. In genere

      1 L’azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l’attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.

      2 Il coniuge proprietario dell’azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all’altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l’importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell’azienda secondo il valore venale.

      3 Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all’utile si applicano per analogia.

      Art. 213

      b. Circostanze speciali

      1 Il valore d’imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.

      2 Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d’acquisto dell’azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l’azienda agricola.

      Art. 214

      3. Momento determinante

      1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.

      2 Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.

      Art. 215

      V. Partecipazione all’aumento

      1. Per legge

      1 A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro.

      2 I crediti sono compensati.

      Art. 216

      2. Per convenzione

      a. In genere

      1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all’aumento.

      2 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

      Art. 217

      b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale

      In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all’aumento s’applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.

      Art. 218

      VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore

      1. Dilazione

      1 Il coniuge debitore della partecipazione all’aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà.

      2 Se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.

      Art. 219

      2. Abitazione e suppellettili domestiche

      1 Per poter mantenere l’attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l’appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d’abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale.

      2 Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche.

      3 Ove le circostanze lo giustifichino, invece dell’usufrutto o del diritto d’abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell’appartamento.

      4 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.

      Art. 220

      3. Azione contro i terzi

      1 Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all’aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a concorrenza dell’importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.

      2 L’azione dev’essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi

Скачать книгу