Codice civile svizzero – CC. Svizzera
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2. Reintegrazione negli acquisti
1 Sono reintegrate negli acquisti:
1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell’altro, eccettuati i regali d’uso;
2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l’intenzione di sminuire la partecipazione dell’altro.
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Art. 209
3. Compensi tra acquisti e beni propri
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.
3 Se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione.
Art. 210
4. Aumento
1 L’aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.
2 Non è tenuto conto delle diminuzioni.
Art. 211
IV. Determinazione del valore
1. Valore venale
In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.
Art. 212
2. Valore di reddito
a. In genere
1 L’azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l’attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.
2 Il coniuge proprietario dell’azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all’altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l’importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell’azienda secondo il valore venale.
3 Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all’utile si applicano per analogia.
Art. 213
b. Circostanze speciali
1 Il valore d’imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.
2 Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d’acquisto dell’azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l’azienda agricola.
Art. 214
3. Momento determinante
1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.
2 Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.
Art. 215
V. Partecipazione all’aumento
1. Per legge
1 A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro.
2 I crediti sono compensati.
Art. 216
2. Per convenzione
a. In genere
1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all’aumento.
2 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.
Art. 217
b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale
In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all’aumento s’applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
Art. 218
VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore
1. Dilazione
1 Il coniuge debitore della partecipazione all’aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà.
2 Se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.
Art. 219
2. Abitazione e suppellettili domestiche
1 Per poter mantenere l’attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l’appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d’abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale.
2 Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche.
3 Ove le circostanze lo giustifichino, invece dell’usufrutto o del diritto d’abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell’appartamento.
4 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.
Art. 220
3. Azione contro i terzi
1 Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all’aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a concorrenza dell’importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.
2 L’azione dev’essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi