Codice civile svizzero – CC. Svizzera

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236

      E. Scioglimento del regime e liquidazione

      I. Momento dello scioglimento

      1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi.

      2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.

      3 Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni.

      Art. 237

      II. Attribuzione ai beni propri

      Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro e divenuto bene comune è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.

      Art. 238

      III. Compensi tra beni comuni e beni propri

      1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra beni comuni e beni propri di un coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

      2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio i beni comuni.

      Art. 239

      IV. Partecipazione al plusvalore

      Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un’altra massa patrimoniale, s’applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti.

      Art. 240

      V. Determinazione del valore

      Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione.

      Art. 241

      VI. Ripartizione

      1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni

      1 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.

      2 Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.

      3 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.

      Art. 242

      2. Negli altri casi

      1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.

      2 I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.

      3 Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.

      Art. 243

      VII. Esecuzione della ripartizione

      1. Beni propri

      In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge, il coniuge superstite può chiedere di ricuperare i beni che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri, imputandoli sulla sua quota.

      Art. 244

      2. Abitazione e suppellettili domestiche

      1 Se la casa o l’appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche appartengono ai beni comuni, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.

      2 Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l’usufrutto o un diritto d’abitazione.

      3 Se lo scioglimento della comunione non è dovuto alla morte di un coniuge, l’istanza può essere proposta dal coniuge che provi di avere un interesse preponderante.

      Art. 245

      3. Altri beni

      Il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può chiedere anche l’attribuzione di altri beni, imputandoli sulla sua quota.

      Art. 246

      4. Altre norme di ripartizione

      Per altro, s’applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull’esecuzione della divisione dell’eredità.

      Capo quarto: Della separazione dei beni

      Art. 247

      A. Amministrazione, godimento e disposizione

      I. In genere

      Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode e ne dispone.

      Art. 248

      II. Prova

      1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.

      2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.

      Art. 249

      B. Responsabilità verso i terzi

      Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.

      Art. 250

      C. Debiti fra coniugi

      1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

      2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

      Art. 251

      D. Attribuzione in caso di comproprietà

      Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento del regime dei beni e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.

      Parte seconda: Della parentela

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