Codice civile svizzero – CC. Svizzera
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1. s’egli è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento;
2. s’egli non si è curato seriamente del figlio.
Art. 265d[159]
b. Decisione
1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un’adozione non dà il consenso, l’autorità tutoria del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o dei genitori adottivi e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.
2 Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell’adozione.
3 Il genitore, dal cui consenso si prescinde perché non si è curato seriamente del figlio, deve ricevere comunicazione scritta della decisione.
Art. 266[160]
B. Adozione di maggiorenni e interdetti
1 Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata:
1. se è durevolmente bisognosa di aiuto, per infermità mentale o fisica, ed i genitori adottivi le hanno prodigato cure durante almeno cinque anni;
2. se durante la sua minore età, i genitori adottivi, per almeno cinque anni, le hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione;
3. se esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno cinque anni, in comunione domestica con i genitori adottivi.
2 Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell’altro.
3 Per altro si applicano analogicamente le norme sull’adozione dei minorenni.
Art. 267[161]
C. Effetti
I. In generale
1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.
2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell’adottante.
3 Con l’adozione può essere dato al figlio un nuovo prenome.
Art. 267a[162]
II. Cittadinanza
Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quella anteriore.
Art. 268[163]
D. Procedura
I. In generale
1 L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2 Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché non comprometta le altre condizioni.
3 Se il figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempite.
Art. 268a[164]
II. Istruttoria
1 L’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.
2 Occorre specialmente indagare su la personalità e la salute dei genitori adottivi e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari dei genitori adottivi, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.
3 Va tenuto conto dell’atteggiamento dei discendenti dei genitori adottivi.
Art. 268b[165]
Dbis. Segreto[166]
I genitori adottivi, se non vi acconsentono, non possono essere resi noti ai genitori del sangue.
Art. 268c[167]
Dter. Informazione circa l’identità dei genitori del sangue
1 Se ha compiuto il diciottesimo anno di età, il figlio può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l’identità dei genitori del sangue; può farlo prima di aver raggiunto tale età se ha un interesse degno di protezione.
2 Prima di comunicare i dati richiesti, l’autorità o l’ufficio che ne dispone informa, per quanto possibile, i genitori del sangue. Se questi ultimi rifiutano di stabilire un contatto personale, il figlio ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.
3 I Cantoni designano un ufficio adeguato incaricato di consigliare il figlio che ne faccia richiesta.
Art. 269[168]
E. Contestazione
I. Motivi
1. Mancanza del consenso
1 L’adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.
2 L’azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.
Art. 269a[169]
2. Altri vizi
1 L’adozione inficiata d’altri vizi gravi può essere contestata da ogni interessato, specialmente dal Comune d’origine o di domicilio.
2 L’azione è tuttavia esclusa, se il vizio è stato nel frattempo eliminato, oppure se concerne soltanto prescrizioni di procedura.
Art. 269b[170]
II. Termine
L’azione deve essere proposta entro sei mesi dal momento in cui fu conosciuto il motivo della contestazione e, in ogni caso, entro due anni dall’adozione.
Art. 269c[171]
F. Collocamento in vista d’adozione
1 La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.
2 Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un’autorizzazione; è fatto salvo il collocamento tramite gli organi di tutela.
3 Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell’autorità cantonale competente in materia di collocamento in vista