Codice civile svizzero – CC. Svizzera

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Codice civile svizzero – CC - Svizzera

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In genere

      1 Il figlio è soggetto, finché minorenne, all’autorità parentale.

      2 I minorenni e gli interdetti non hanno autorità parentale.

      Art. 297[211]

      II. Genitori coniugati

      1 Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l’autorità parentale.

      2 In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, il giudice può attribuire l’autorità parentale a uno solo di essi.

      3 Dopo la morte di uno dei coniugi, l’autorità parentale compete al superstite; in caso di divorzio, il giudice l’attribuisce secondo le disposizioni sul divorzio.[212]

      Art. 298[213]

      III. Genitori non coniugati

      1. In genere[214]

      1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale spetta alla madre.

      2 Se la madre è minorenne, interdetta, deceduta o privata dell’autorità parentale, l’autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l’autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.

      Art. 298a[215]

      2. Autorità parentale in comune

      1 A richiesta congiunta dei genitori, l’autorità tutoria attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.

      2 A richiesta di un genitore, del figlio o dell’autorità tutoria, l’autorità di vigilanza sulle tutele modifica l’attribuzione dell’autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale cambiamento delle circostanze.

      Art. 299[216]

      IV. Patrigno e matrigna

      Ogni coniuge deve all’altro adeguata assistenza nell’esercizio dell’autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano.

      Art. 300[217]

      V. Genitori affilianti

      1 I terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.

      2 I genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante.

      Art. 301[218]

      B. Contenuto

      I. In genere

      1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.

      2 Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione.

      3 Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima.

      4 I genitori scelgono il prenome del figlio.

      Art. 302[219]

      II. Educazione

      1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.

      2 Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.

      3 A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù.

      Art. 303[220]

      III. Educazione religiosa

      1 I genitori dispongono dell’educazione religiosa.

      2 Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.

      3 Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.

      Art. 304[221]

      IV. Rappresentanza

      1. Verso i terzi

      a. In genere

      1 I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete.

      2 Se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell’altro.[222]

      3 Le disposizioni relative alla rappresentanza del tutelato sono applicabili per analogia, eccettuate quelle relative al concorso delle autorità tutorie.

      Art. 305[223]

      b. Capacità del figlio

      1 Il figlio sotto l’autorità parentale ha la capacità limitata di una persona sotto tutela.

      2 La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima.

      Art. 306[224]

      2. Nei rapporti interni della comunione

      1 Il figlio sotto l’autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga se stesso, ma i genitori.

      2 Quando in un determinato affare i genitori abbiano interessi in collisione con quelli del figlio, s’applicano le disposizioni sulla curatela di rappresentanza.

      Art. 307[225]

      C. Protezione del figlio

      I. Misure opportune

      1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

      2 L’autorità tutoria vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.

      3 L’autorità tutoria può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti

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