Codice civile svizzero – CC. Svizzera
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Codice civile svizzero – CC - Svizzera страница 24
Art. 280 a 284[192]
II e III … IV.
Art. 285[193]
Commisurazione del contributo per il mantenimento
1 Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.[194]
2 Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo.
2bis L’obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni.[195]
3 Il contributo è pagato anticipatamente, per le scadenze fissate dal giudice.
Art. 286[196]
V. Modificazione delle circostanze
1 Il giudice può ordinare che il contributo per il mantenimento sia senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.
2 Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.
3 Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.[197]
Art. 287[198]
E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento
I. Prestazioni periodiche
1 I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità tutoria.
2 I contributi per il mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di vigilanza sulle tutele.
3 Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è di competenza del giudice.
Art. 288[199]
II. Tacitazione
1 La tacitazione della pretesa di mantenimento con un versamento unico può essere convenuta se l’interesse del figlio la giustifica.
2 Tale convenzione vincola il figlio soltanto se:
1. sia stata approvata dall’autorità di vigilanza sulle tutele, o dal giudice se conclusa in una procedura giudiziaria, e
2. la somma a titolo di tacitazione sia stata pagata all’ufficio designato.
Art. 289[200]
F. Adempimento
I. Creditore
1 I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.[201]
199 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978
2 Tuttavia, la pretesa si trasmette con tutti i diritti all’ente pubblico che provveda al mantenimento.
Art. 290[202]
II. Esecuzione
1. Aiuto appropriato
Se il padre o la madre non adempie l’obbligo di mantenimento, l’autorità tutoria o un altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, ad istanza dell’altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l’esecuzione della pretesa di mantenimento.
Art. 291[203]
2. Diffida ai debitori
Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.
Art. 292[204]
III. Garanzie
Se i genitori trascurano ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o se vi è motivo di credere ch’essi facciano preparativi di fuga, dissipino o dissimulino il proprio patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i contributi futuri.
Art. 293[205]
G. Diritto pubblico
1 Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti.
2 Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio.
Art. 294[206]
H. Genitori affilianti
1 I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze.
2 La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli accolti in vista d’adozione.
Art. 295[207]
J. Azione della donna nubile
1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:[208]
1. delle spese di parto;
2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita;
3. delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.
2 In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.
3 Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.
Capo terzo: Dell’autorità parentale[209]
Art. 296[210]