Codice civile svizzero – CC. Svizzera

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style="font-size:15px;">      2 e 3 …[191]

      Art. 280 a 284[192]

      II e III … IV.

      Art. 285[193]

      Commisurazione del contributo per il mantenimento

      1 Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.[194]

      2 Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo.

      2bis L’obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni.[195]

      3 Il contributo è pagato anticipatamente, per le scadenze fissate dal giudice.

      Art. 286[196]

      V. Modificazione delle circostanze

      1 Il giudice può ordinare che il contributo per il mantenimento sia senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.

      2 Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.

      3 Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.[197]

      Art. 287[198]

      E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento

      I. Prestazioni periodiche

      1 I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità tutoria.

      2 I contributi per il mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di vigilanza sulle tutele.

      3 Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è di competenza del giudice.

      Art. 288[199]

      II. Tacitazione

      1 La tacitazione della pretesa di mantenimento con un versamento unico può essere convenuta se l’interesse del figlio la giustifica.

      2 Tale convenzione vincola il figlio soltanto se:

      1. sia stata approvata dall’autorità di vigilanza sulle tutele, o dal giudice se conclusa in una procedura giudiziaria, e

      2. la somma a titolo di tacitazione sia stata pagata all’ufficio designato.

      Art. 289[200]

      F. Adempimento

      I. Creditore

      1 I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.[201]

      199 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

      2 Tuttavia, la pretesa si trasmette con tutti i diritti all’ente pubblico che provveda al mantenimento.

      Art. 290[202]

      II. Esecuzione

      1. Aiuto appropriato

      Se il padre o la madre non adempie l’obbligo di mantenimento, l’autorità tutoria o un altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, ad istanza dell’altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l’esecuzione della pretesa di mantenimento.

      Art. 291[203]

      2. Diffida ai debitori

      Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.

      Art. 292[204]

      III. Garanzie

      Se i genitori trascurano ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o se vi è motivo di credere ch’essi facciano preparativi di fuga, dissipino o dissimulino il proprio patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i contributi futuri.

      Art. 293[205]

      G. Diritto pubblico

      1 Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti.

      2 Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio.

      Art. 294[206]

      H. Genitori affilianti

      1 I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze.

      2 La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli accolti in vista d’adozione.

      Art. 295[207]

      J. Azione della donna nubile

      1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:[208]

      1. delle spese di parto;

      2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita;

      3. delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.

      2 In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.

      3 Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.

      Capo terzo: Dell’autorità parentale[209]

      Art. 296[210]

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