Codice civile svizzero – CC. Svizzera
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2 L’autore del riconoscimento può proporre l’azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l’influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità.
3 L’azione è diretta contro l’autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori.
Art. 260b[144]
2. Motivo
1 L’attore deve dimostrare che l’autore del riconoscimento non è il padre.
2 Madre e figlio devono tuttavia addurre questa prova soltanto se l’autore del riconoscimento rende verosimile di aver avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
Art. 260c[145]
3. Termine
1 L’attore deve proporre l’azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l’autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.
2 Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.
Art. 261[146]
B. Azione di paternità
I. Diritto all’azione
1 Tanto la madre quanto il figlio possono proporre l’azione d’accertamento della filiazione paterna.
2 L’azione è diretta contro il padre o, dopo la sua morte e nell’ordine qui dato, contro i suoi discendenti, genitori o fratelli e sorelle ovvero, se questi mancano, contro l’autorità competente del suo ultimo domicilio.
3 Se il padre è morto, sua moglie, a salvaguardia dei propri interessi, è informata dal giudice che l’azione è stata proposta.
Art. 262[147]
II. Presunzione
1 La paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita.
2 Questa presunzione vale anche se il figlio è stato concepito innanzi il trecentesimo giorno o dopo il centottantesimo giorno prima della nascita e il convenuto ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
3 La presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui.
Art. 263[148]
III. Termine
1 L’azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi:
1. dalla madre, entro un anno dalla nascita;
2. dal figlio, entro un anno dalla raggiunta maggiore età.
2 Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l’azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell’estinzione di tale rapporto.
3 Scaduto il termine, l’azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
Capo quarto[149]: Dell’adozione[150]
Art. 264[151]
A. Adozione di minori
I. Condizioni generali
Il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.
Art. 264a[152]
II. Adozione congiunta
1 Coniugi possono adottare soltanto congiuntamente; l’adozione in comune non è permessa ad altri.
2 I coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d’età.
3 Un coniuge può adottare il figlio dell’altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.[153]
Art. 264b[154]
III. Adozione singola
1 Una persona non coniugata può adottare da sola se ha compito il trentacinquesimo anno di età.
2 Una persona coniugata che ha compito il trentacinquesimo anno d’età può adottare da sola se l’adozione congiunta si rileva impossibile poiché l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.
Art. 265[155]
IV. Età e consenso dell’adottando
1 L’adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi.
2 Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
3 Se è sotto tutela, è necessario il consenso dell’autorità di vigilanza sulle tutele, quand’anche sia capace di discernimento.
Art. 265a[156]
V. Consenso dei genitori del sangue
1. Forma
1 Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.
2 Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità tutoria del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale.
3 È valido anche ove non indicasse i futuri genitori adottivi o questi non fossero ancora designati.
Art. 265b[157]
2. Termini
1 Il consenso non può essere dato prima di sei settimane dalla nascita dell’adottando.
2 Può essere revocato entro sei settimane dalla ricezione.
3 Se rinnovato dopo la revoca è definitivo.
Art. 265c[158]