Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia. Unknown
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Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO PRIMO
Della repubblica italiana.
ARTICOLO PRIMO
La religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.
2.
La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.
3.
Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e comuni.
TITOLO II
Del diritto di cittadinanza.
4.
Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.
5.
Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.
6.
Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi importanti resi alla repubblica.
7.
Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni.
8.
La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.
9.
Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni costituzionali.
TITOLO III
Dei collegi.
10.
Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei possidenti, quello de' dotti e quello de' commercianti, sono l'organo primitivo della sovranità nazionale.
11.
Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non durano più di 15 giorni.
12.
Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.
13.
La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un terzo de' suoi membri.
14.
Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.
15.
Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111 e 114.
16.
Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che loro vien proposta dalla consulta di stato.
17.
I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono eletti a vita.
18.
Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo; 5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di cittadinanza.
19.
Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il processo verbale della sua seduta.
TITOLO IV
Del collegio de' possidenti.
20.
Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra tutti i proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in Milano.
21.
Ogni dipartimento ha diritto di avere nel collegio de' proprietarj per lo meno tanti membri, quanti in ragione d'uno per ogni trenta mila abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.
22.
Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della rendita prescritta dall'articolo 20, il numero si completa sopra una lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.
23.
In ogni sessione il collegio completa sè medesimo sugli stati di possidenza fondiaria che ha diritto di chiedere al governo.
24.
Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.
25.
Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista tripla per l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla censura.
TITOLO V
Del collegio de' dotti.
26.
Il collegio de' dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli uomini più celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e meccaniche, od anche fra' più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna.
27.
In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla de' cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la censura rimpiazza i posti in esso vacanti.
28.
Elegge nel suo seno sei membri per far parte della