Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia. Unknown

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Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia - Unknown

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style="font-size:15px;">      Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla censura.

      TITOLO VI

      Del collegio de' commercianti.

      30.

      Il collegio de' commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i negozianti più accreditati, e i fabbricatori più distinti per l'importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni è in Brescia.

      31.

      In ogni sessione il collegio si completa coll'appoggio de' lumi che ha diritto di domandare al governo.

      32.

      Sono comuni a questo collegio gli articoli 28 e 29.

      TITOLO VII

      Della censura.

      33.

      La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona.

      34.

      Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le sessioni de' tre collegi.

      35.

      Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.

      36.

      Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali indicati all'articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti.

      37.

      Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi, pure con pluralità assoluta.

      38.

      Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.

      39.

      Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione nel termine prefisso alle sue sessioni.

      40.

      Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli 109, 111 e 114.

      41.

      La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi elettorali.

      42.

      Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima loro sessione.

      TITOLO VIII

      Del governo.

      43.

      Il governo è affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una consulta di stato, a dei ministri e ad un consiglio legislativo nelle loro rispettive attribuzioni.

      44.

      Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitivamente rieleggibile.

      45.

      Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76.

      46.

      Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.

      47.

      È incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo dei ministri.

      48.

      Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi dell'armata e i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango inferiore.

      49.

      Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli vuole affidargli. Nominato una volta, non può esser rimosso durante la presidenza di chi lo ha eletto.

      50.

      In qualunque caso di vacanza della presidenza passano in lui tutti gli attributi del presidente sino all'elezione del successore.

      51.

      I sigilli dello stato sono presso il presidente. Un segretario di stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato sotto la sua personale risponsabilità di presentargli entro il termine di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporvi il sigillo dello stato e di promulgarle.

      52.

      Lo stesso segretario di stato contrassegna la firma del presidente, e tiene il registro particolare de' di lui atti.

      53.

      Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano; quello del vicepresidente è di lire 100,000.

      TITOLO IX

      Della consulta di stato.

      54.

      La consulta di stato è composta di otto cittadini, d'età non minore di 40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi resi alla repubblica.

      55.

      Presiede alla consulta di stato il presidente della repubblica. Uno de' suoi membri, a scelta del presidente, è ministro degli affari esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.

      56.

      La consulta di stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello stato.

      57.

      Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono discusse nella consulta; e i trattati non sono definitivi, se non approvati dalla maggiorità assoluta de' suoi membri.

      58.

      Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o in vista delle particolari circostanze dello stato ottenere dalla consulta un decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto debb'essere sottoscritto dal presidente e dalla maggiorità dei membri della consulta.

      59.

      Un somigliante decreto è pur necessario quando occorra di allontanare dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la quiete.

      60.

      Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello stato, formano necessariamente l'oggetto di un decreto speciale della consulta.

      61.

      Allorchè la sicurezza dello stato esigesse di metter fuori della costituzione un dipartimento, o quando l'insurrezione

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