Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia. Unknown

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia - Unknown страница 4

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia - Unknown

Скачать книгу

e l'effetto della legge.

      93.

      Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 di

      Milano; quello degli oratori è di lire 9000.

      TITOLO XIII

      De' tribunali.

      94.

      Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.

      95.

      Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti.

      96.

      Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne' quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.

      97.

      In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il loro giudizio è inappellabile.

      98.

      La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.

      99.

      La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.

      100.

      Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza del consiglio legislativo.

      101.

      Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause mercantili.

      102.

      I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del codice militare.

      103.

      I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.

      104.

      I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di cittadinanza.

      TITOLO XIV

      Della risponsabilità de' funzionarj pubblici.

      105.

      Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna risponsabilità.

      106.

      Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui appartengono.

      107.

      I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della malversazione della sostanza pubblica.

      108.

      Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in considerazione, viene rimessa alla censura.

      109.

      La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.

      110.

      Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

      111.

      Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.

      112.

      Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto convenire nell'opinione della censura.

      113.

      I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo all'esame della censura prossima.

      114.

      La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo 110.

      115.

      I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro funzioni.

      TITOLO XV

      Disposizioni generali.

      116.

      La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.

      117.

      È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio privato del proprio culto.

      118.

      L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal decreto posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra sufficienti indizj.

      119.

      La repubblica non riconosce altri privilegi nè

Скачать книгу