Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost.. Svizzera

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Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost. - Svizzera

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ostituzione federale della Confederazione Svizzera Cost

      del 18 aprile 1999

      (Stato 15.11.2011)

      Titolo primo: Disposizioni generali

      Art. 1 Confederazione Svizzera

      Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.

      Art. 2 Scopo

      1. La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza del Paese.

      2. Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.

      3. Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.

      4. Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.

      Art. 3 Federalismo

      I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

      Art. 4 Lingue nazionali

      Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio.

      Art. 5 Stato di diritto

      1. Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

      2. L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

      3. Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

      4. La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

      Art. 5a[2] Sussidiarietà

      Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.

      Art. 6 Responsabilità individuale e sociale

      Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

      Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali

      Capitolo 1: Diritti fondamentali

      Art. 7 Dignità umana

      La dignità della persona va rispettata e protetta.

      Art. 8 Uguaglianza giuridica

      1. Tutti sono uguali davanti alla legge.

      2. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

      3. Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

      4. La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

      Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede

      Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

      Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale

      1. Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

      2. Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

      3. La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

      Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

      1. I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

      2. Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

      Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno

      Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.

      Art. 13 Protezione della sfera privata

      1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.

      2. Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

      Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia

      Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

      Art. 15 Libertà di credo e di coscienza

      1. La libertà di credo e di coscienza è garantita.

      2. Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

      3. Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

      4. Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

      Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione

      1. La libertà d’opinione e d’informazione è garantita.

      2. Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.

      3. Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.

      Art. 17 Libertà dei media

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