Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost.. Svizzera

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Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost. - Svizzera

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autorità devono prendere atto delle petizioni.

      Art. 34 Diritti politici

      1. I diritti politici sono garantiti.

      2. La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.

      Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali

      1. I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.

      2. Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

      3. Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

      Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali

      1. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

      2. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

      3. Esse devono essere proporzionate allo scopo.

      4. I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

      Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici

      Art. 37 Diritti di cittadinanza

      1. Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

      2. Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.

      Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza

      1. La Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

      2. La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

      3. Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.

      Art. 39 Esercizio dei diritti politici

      1. La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e I Cantoni in materia cantonale e comunale.

      2. I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.

      3. Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.

      4. I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre mesi.

      Art. 40 Svizzeri all’estero

      1. La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

      2. La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.

      Capitolo 3: Obiettivi sociali

      Art. 41

      1. A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e I Cantoni si adoperano affinché:

      a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;

      b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;

      c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;

      d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;

      e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;

      f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;

      g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

      2. La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.

      3. La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

      4. Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

      Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni

      Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni

      Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

      Art. 42 Compiti della Confederazione

      1. La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione.

      2. …[4]

      Art. 43 Compiti dei Cantoni

      I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell’ambito delle loro competenze.

      Art. 43a[5] Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali

      1. La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

      2. La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.

      3. La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

      4. Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.

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