Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost.. Svizzera
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2. In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell’offerta.
Art. 63a[24] Scuole universitarie
1. La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2. La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3. La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell’autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4. Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l’organizzazione e le modalità del coordinamento.
5. Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall’una all’altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
Art. 64 Ricerca
1. La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione.[25]
2. Può subordinare il suo sostegno in particolare all’assicurazione della qualità e al coordinamento.[26]
3. Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.
Art. 64a[27] Perfezionamento
1. La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.
2. Può promuovere il perfezionamento.
3. La legge ne determina i settori e i criteri.
Art. 65 Statistica
1. La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente in Svizzera.[28]
2. Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l’onere dei rilevamenti.
Art. 66 Sussidi all’istruzione[29]
1. La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all’istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l’armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.[30]
2. A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.
Art. 67 Promozione dell’infanzia e della gioventù[31]
1. Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù.
2. A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.[32]
Art. 68 Sport
1. La Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva.
2. Gestisce una scuola di sport.
3. Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello sport nelle scuole.
Art. 69 Cultura
1. Il settore culturale compete ai Cantoni.
2. La Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.
3. Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.
Art. 70 Lingue
1. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2. I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.
3. La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.
4. La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti speciali.
5. La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.
Art. 71 Cinematografia
1. La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.
2. Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell’offerta cinematografica.
Art. 72 Chiesa e Stato
1. Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.
2. Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.
3. L’edificazione di minareti è vietata.[33]
Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio
Art. 73 Sviluppo sostenibile
La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo.
Art. 74 Protezione dell’ambiente
1. La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.
2. Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure