Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost.. Svizzera
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2. Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico stradale.
3. Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.
Art. 86 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico
1. La Confederazione può riscuotere un’imposta di consumo sui carburanti.
2. Riscuote una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
3. Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:[37]
a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
b.[37] provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
bbis.[39] provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
c.[40] contributi ai costi delle strade principali;
d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
e.[41] contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
f.[42] contributi ai Cantoni senza strade nazionali.
3.bis Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:
a. contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal traffico aereo;
b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.[43]
4. Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo per i relativi carburanti.[44]
Art. 87 Ferrovie e altri mezzi di trasporto[*]
La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione.
Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali
1. La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.
2. Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la manutenzione di queste reti.
3. Nell’adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.
Sezione 6: Energia e comunicazioni
Art. 89 Politica energetica
1. Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
2. La Confederazione emana principi per l’utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
3. Emana prescrizioni sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
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