Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost.. Svizzera
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Art. 54 Affari esteri
1. Gli affari esteri competono alla Confederazione.
2. La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.
3. La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.
Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
1. I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.
2. La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.
3. Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.
Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
1. I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.
2. Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confe*derazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.
3. I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.
Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile
Art. 57 Sicurezza
1. Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.
2. Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.
Art. 58 Esercito
1. La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.
2. L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.
3. Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.[15]
Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo
1. Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.
2. Per le donne il servizio militare è volontario.
3. Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.
4. La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
5. Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito
1. La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione.
2. …[16]
3. La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.
Art. 61 Protezione civile
1. La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.
2. La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
3. Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.
4. La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
5. Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura
Art. 61a[17] Spazio formativo svizzero
1. La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.
2. La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.
3. Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.
Art. 62 Scuola[*]
1. Il settore scolastico compete ai Cantoni.
2. I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.[18]
3. I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.[19]
4. Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.[20]
5. La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico.[21]
6. È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.[22]
Art. 63[23] Formazione professionale