Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost.. Svizzera

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Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost. - Svizzera

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delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

      Art. 75 Pianificazione del territorio

      1. La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.

      2. La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.

      3. Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

      Art. 75a[34] Misurazione

      1. La misurazione nazionale compete alla Confederazione.

      2. La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

      3. Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.

      Art. 76 Acque

      1. Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all’utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.

      2. Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull’utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.

      3. Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

      4. I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un’indennità.

      5. Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.

      6. Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.

      Art. 77 Foreste

      1. La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.

      2. Emana principi sulla protezione delle foreste.

      3. Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.

      Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio

      1. La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.

      2. Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.

      3. Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale.

      4. Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

      5. Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente.

      Art. 79 Pesca e caccia

      La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

      Art. 80 Protezione degli animali

      1. La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

      2. Disciplina in particolare:

      a. la detenzione e la cura di animali;

      b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;

      c. l’utilizzazione di animali;

      d. l’importazione di animali e di prodotti animali;

      e. il commercio e il trasporto di animali;

      f. l’uccisione di animali.

      3. L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

      Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti

      Art. 81 Opere pubbliche

      Nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

      Art. 82 Circolazione stradale

      1. La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

      2. Esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

      3. L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.

      Art. 83 Strade nazionali[*]

      1. La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali.

      2. La Confederazione costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.[35]

      3. …[36]

      Art. 84 Transito alpino[*]

      1. La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

      2. Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

      3. La capacità

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