Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost.. Svizzera

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Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost. - Svizzera

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eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

      Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni

      Art. 44 Principi

      1. La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.

      2. Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

      3. Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni[6] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

      Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

      1. I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

      2. La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

      Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale

      1. I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

      2. Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.[7]

      3. La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.[8]

      Art. 47 Autonomia dei Cantoni

      1. La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.

      2. Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch’essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.[9]

      Art. 48 Trattati intercantonali

      1. I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale.

      2. La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

      3. I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

      4. Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l’attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:

      a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;

      b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni[10].

      5. I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.[11]

      Art. 48a[12] Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione

      1. Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

      a. esecuzione di pene e misure;

      b.[13] scuola, relativamente agli ambiti di cui all’articolo 62 capoverso 4;

      c.[14] scuole universitarie cantonali;

      d. istituzioni culturali d’importanza sovraregionale;

      e. gestione dei rifiuti;

      f. depurazione delle acque;

      g. trasporti negli agglomerati;

      h. medicina di punta e cliniche speciali;

      i. istituzioni d’integrazione e assistenza per gli invalidi.

      2. L’obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.

      3. La legge definisce le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale e per l’obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

      Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale

      1. Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

      2. La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

      Sezione 3: Comuni

      Art. 50

      1. L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.

      2. Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.

      3. La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

      Sezione 4: Garanzie federali

      Art. 51 Costituzioni cantonali

      1. Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

      2. Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

      Art. 52 Ordine costituzionale

      1. La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni.

      2. La Confederazione interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di altri Cantoni.

      Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni

      1. La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.

      2. Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.

      3. Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.

      4. Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

      Capitolo

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