Legge fallimentare. Italia

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Legge fallimentare - Italia

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23. Poteri del tribunale fallimentare.

      1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

      2. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.

      3. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame."

      Art. 24. Competenza del tribunale fallimentare. (1)

      Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

      (…) (2)

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Il comma: “Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.” è stato abrogato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Vedi l'articolo "Riflessioni a prima lettura sul nuovo articolo 24 della Legge Fallimentare" di Salvatore Nicolosi.

      Sezione II

      Del giudice delegato

      Art. 25. Poteri del giudice delegato. (1)

      Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolaritа della procedura e:

      1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

      2) emette o provoca dalle competenti autoritа i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;

      3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

      4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;

      5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

      6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore; (2)

      7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

      8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.

      Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

      I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Questo numero è stato così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 luglio 2007, n. 15941 in Altalex Massimario.

      Art. 26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale. (1)

      Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

      Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

      Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalitа pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

      Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

      Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

      Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

      1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;

      2) le generalitа del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

      3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;

      4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

      Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

      Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

      Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

      Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

      L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalitа per questa previste.

      All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

      Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento

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